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Cos’è il DPR di riforma delle professioni?
E’ una iniziativa partita con il Governo Berlusconi, con il D.L. 138/2011, e attuata dal
Governo Monti, con cui sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate.

La riforma delle professioni è legge?

Sì, il DPR 7 agosto 2012 , n. 137 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14
agosto 2012.

Si applica subito?
Sì, il DPR è entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, e si
applica a partire dal 15 agosto 2012.

La riforma considera l’attività professionale di architetto come una qualunque
attività economica?

No. Il DPR afferma che l’accesso alla professione è libero e lo è il suo esercizio, fondato
sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La professione di
architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un’attività d’impresa,
mantiene una sua specificità perché considerato un mestiere in cui dev’essere
salvaguardato l’interesse pubblico.

Cosa cambia per l’albo professionale?
Poco rispetto a prima: la gestione dell’albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio
dell’Ordine; è stato aggiunto che nell’albo deve essere prevista l’annotazione dei
provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti.

E’ possibile farsi pubblicità?
Sì, viene chiamata “pubblicità informativa”, viene ammessa con ogni mezzo e può avere
ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla
professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le
prestazioni.

Ci sono dei limiti per la pubblicità informativa?
Si, la pubblicità deve necessariamente essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta,
non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca,
ingannevole o denigratoria. La violazione di questi limiti costituisce illecito disciplinare e
violazione del c.d. Codice del Consumo, e può essere richiesto l’intervento dell’Autorità
Garante della concorrenza per inibire forme di pubblicità scorretta ed ingannevole.

E’ stato prorogato l’obbligo di assicurazione?
Si, in base a questo DPR tale obbligo è stato prorogato e partirà dal 15 agosto 2013, per
consentire di poter negoziare convenzioni collettive da parte del Consiglio Nazionale. In tal
modo è stata cambiata la normativa relativamente all’obbligo di copertura assicurativa, in
precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel
D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012, con una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei
precedenti D.L.

L’assicurazione sarà obbligatoria per gli iscritti all’Albo?
Si. Dal 15 agosto 2013 il professionista dovrà obbligatoriamente rendere noti al cliente, al
momento dell’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale
ed ogni variazione successiva della polizza; al momento tali indicazioni sono facoltative,
essendo comunque previste nel D.L. 1/2012 all’art. 9. La violazione di tali disposizioni
costituirà illecito disciplinare.

Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l’esame di
Stato?

Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi e fare l’Esame di Stato, essendo sancito
dalla Costituzione italiana all’art. 33, “…per l’abilitazione all’esercizio professionale”.

I neo laureati dovranno effettuare un tirocinio per poter fare l’Esame di Stato?
No, viene prevista l’obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo
prevedano. Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la
normativa vigente non la prevede.

Con la riforma è entrato in vigore un obbligo formativo?
Ancora no. Il Consiglio Nazionale dovrà disciplinare con regolamento, entro il 15 agosto
2013, e previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. Fino alla pubblicazione di tale
regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti.

La formazione sarà obbligatoria?
Si. A seguito del regolamento che verrà disciplinato entro il 15 agosto 2013, si prevede
con il DPR l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento
della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo
costituirà illecito disciplinare.

Per i procedimenti disciplinari ci sono nuove regole?

Si, presso gli ordini territoriali verranno istituiti consigli di disciplina territoriali. Vi saranno
quindi due organi, uno amministrativo ( il Consiglio dell’ Ordine) e uno disciplinare (il
Collegio di Disciplina).

Come vengono scelti i componenti del Collegio di Disciplina?
La composizione è effettuata mediante nomina del Presidente del Tribunale del
circondario, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale
Consiglio dell’Ordine. Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal
Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i
criteri in base ai quali i Consigli dell’Ordine avanzano la proposta ed il Presidente del
Tribunale effettua la scelta.

Le nuove regole disciplinari partono da subito?
No, da dopo il 15 novembre 2012 e fino all’insediamento dei Consigli di Disciplina. Fino ad
allora, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

E’ possibile formare società tra professionisti?
Ancora no. L’art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, ha
introdotto la possibilità di costituire delle Società tra Professionisti (S.T.P.), e ne prevede
una regolamentazione con un Decreto Ministeriale per l’iscrizione a una sezione speciale
dell’Albo e la sottoposizione alle Norme Deontologiche, che non è stato ancora pubblicato
dal Governo. In assenza di tali norme applicative, non è ancora possibile la costituzione di
tali forme societarie.

Le tariffe rimangono abrogate?
Sì. Rimane fermo quanto previsto all’art. 9 del DL 1/2012. Il compenso per le prestazioni
professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che
ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole,
rendendo noto il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili. Per gli appalti
pubblici di servizi di architettura e ingegneria, tuttavia, in base all’art.5 del D.L. n°83/2012,
convertito in legge n°134/2012, le stazioni appalta nti, per stimare i corrispettivi da porre a
base d’asta applicheranno i parametri che saranno individuati con apposito Decreto, al
vaglio dei Ministeri e non ancora pubblicato. Fino all’emanazione di tale Decreto, le
stazioni appaltanti riferimento alle “tariffe professionali e alle classificazioni delle
prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore