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Nuove funzioni di competenza dal Genio Civile ai Comuni
Il consigliere regionale Giovanni Fortunato è stato lui personalmente a comunicare queste nuove disposizioni normative , via e-mail e fax , a tutti i sindaci della Regione Campania, riportando come intestazione:  "Trasferimento ai Comuni delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile" di cui stesso lui, che le ha fortemente volute ed ha contribuito alla loro stesura. Le disposizioni riguardano le competenze per il rilascio delle autorizzazioni  sismiche per manufatti privati fino a 10,50 mt di altezza, questo è un enorme cambiamento, tutto grazie alla nuova  finanziaria, e la Legge Regionale n. 1/2012 ,che queste competenze sono trasferite ai Comuni. Per il consigliere Fortunato: "Un importante processo di decentramento che va incontro alle esigenze dei cittadini ,costretti ultimamente ad attendere diversi mesi per il rilascio di un'autorizzazione sismica, e che ripristina al tempo stesso un principio sacrosanto di trasparenza nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione. Tale trasferimento consentirà di accelerare in modo consistente l'iter burocratico per l'apertura di cantieri nel settore ,troppo spesso vituperato ,dell'edilizia privata, ed invece trainante per l'economia delle nostre aree". Ora spettera' alle Amministrazioni locali il compito di adempiere rapidamente a quanto previsto dall'art. 33, "modifiche alla legge regionale n. 9/1983" , pubblicato sul BURC n. 6 del 28.01.2012, e predisporre le commissioni  previste. Entro la fine dell'anno, infatti ,verrà effettuato un monitoraggio sull'efficacia del provvedimento .Solo un esito positivo della verifica, potrà consentire  di estendere ulteriormente, il principio di passaggio di funzioni  dal Genio Civile ai Comuni, enti territorialmente più vicini ai bisogni dei cittadini.

A tal proposito ricordiamo le parole di qualche tempo fa in un intervista pubblicate da pupia, sulla questione dei lavori al Genio Civile che stava rappresentando, a Caserta, un ostacolo all’apertura di nuovi cantieri con irreversibili ripercussioni allo sviluppo occupazionale della Provincia di Caserta,
dove intervennne l’assessore alle politiche del lavoro della provincia di Caserta Gimmi Cangiano, che commentava: “E’ necessario risolvere in modo tempestivo le problematiche legate alla definizione delle pratiche giacenti presso gli uffici regionali del Genio Civile. Sono circa mille le pratiche bloccate presso il genio civile, in qualità di assessore alle politiche del lavoro, esprimo tutta la mia preoccupazione per le potenziali opportunità  di lavoro di quasi cinquemila addetti che si stanno perdendo in questi mesi. Ho avuto modo di incontrare i responsabili delle associazioni sindacali di categoria,i quali hanno espressamente chiesto di interessarmi, affinché venga ristabilita una situazione di normale svolgimento delle attività lavorative di Impresa. Oggi questa provincia non può permettersi una crisi dovuta a una burocrazia tecnica troppo lenta, vista la crisi occupazionale in cui verte il nostro territorio. Mi appello quindi a tutte le forze politiche affinché insieme si possa trovare una soluzione rapida”.

Ecco quello che riporta la normativa a riguardo:

    Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983)
1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:
a) il comma 9 dell’articolo 2 è così sostituito:
“9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per
finanziare nel bilancio dell’ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire
anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve
le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis.”;
b) dopo il comma 9 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d’uso I su
sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni
esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni
di cui all’elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.”;
c) al comma 10 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo “; nel caso di lavori minori
tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che
compete al collaudatore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.”;
d) al comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: “detti controlli sono effettuati
anche per i lavori minori .”;
e) dopo l’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 4 bis
Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni
1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui
agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre
2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma
associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31
gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 6 del 28 Gennaio 2012
interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano
di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni
competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza
in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata
esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con
massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di presidente di commissione è
svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi
della presente legge.
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del
presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in
forma associata. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito
presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere
obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della
commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune,
dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo
documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.
5. Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o dei comuni
in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in
formato cartaceo o supporto informatizzato.
6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i
comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo
delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione
da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai
sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2.