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REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0774995  del  23/10/2012

Alle Amm.ni Com.li
della Campania
Agli UTC Comunali

Oggetto: L.R. n. 19 del 28.12.2009 e s.m.i. Informativa interpretati va ed applicativa del “Piano
Casa Regionale”. Applicazione in ambito paesaggistico ed urbanistico-edilizio.

In esito alle numerose istanze pervenute a questo Settore, relativamente alla applicazione della
norma in oggetto indicata, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio, che paesaggistico, anche al
fine di consentir una uniformità applicativa e procedurale della norma speciale, nella fase
conclusiva di utilizzazione della stessa, si specifica quanto segue:   

a)    attività in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico

– relativamente alla ammissibilità di interventi previsti dalla L.R. n. 19/09 e s.m.i., in ambiti
sottoposti a tutela paesaggistica, derivanti da PTP vigenti e/o decreti ministeriali, si precisa che
la stessa legge regionale agisce in regime di “deroga” alla sola strumentazione urbanistica vigente,
ma non anche alla strumentazione paesistico-ambientale, di rango superiore, alla quale, sia nei
contenuti, che nelle previsioni normative, gli interventi proposti devono attenersi; ciò in particolare
non esclude a priori qualsiasi intervento, ma solo quelli non espressamente consentiti dalla
pianificazione paesaggistica, e che in ogni caso vanno subordinati alle prescritte acquisizioni dei
pareri preventivi e vincolanti sugli interventi da parte delle competenti Sovrintendenze, posti a
base del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del Codice BB.CC. – D.Lg.va 42/04 e
S.m.l.
– con riferimento ai vincoli “ope-legis” imposti per le categorie dall’art. 142 del D.Lg.vo 42/04 e
s.m.i .. in assenza di un vincolo di ” inedificabilità assoluta” , ( rif art. 3 comma d) , gli interventi
proposti, in tali aree. pur nel rispetto delle norme generali di cui agli artt. 4),5),6),7),8), della
medesima legge regionale, sono subordinati alle prescritte acquisizioni dei pareri preventivi e
vincolanti sugli interventi da parte delle competenti Sovrintendenze, posti a base del rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del Codice BB.CC. – D.Lg.vo 42/04 e s.m.i .

b)    attività in ambito edilizio – urbanistico

Art. 4 ) Interventi straordinari di ampliamento.

L’articolo riguarda esclusivamente interventi edilizio di tipo “diretto”, destinati ad ampliamento
volumetrico o a variazione di destinazione d’uso di immobili o loro parti .Nello specifico l’art. 4
comma l), consente, in deroga alla strumentazione urbanistica, l’ampliamento nel limite del 20%
della volumetria esistente per “differenti” tipologie e caratteristiche di immobili ( non tutte
contemporaneamente richieste per il singolo edificio) , definendo con il successivo comma 2)
tipologie funzionali ed ambiti localizzativi ove consentire tale applicazione, dai quali si rileva in
ogni caso la necessaria presenza di un manufatto esistente e la possibilità di realizzare
l’ampliamento in adiacenza e/o in sopraelevazione.
I successivi commi 3) e 7) riguardano invece la modifica di destinazioni d’uso in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. in luogo e nella misura del 20% della volumetria esistente, ad uso
residenziale, (comma3), ovvero per destinazioni diverse e limitate ad una superficie non superiore a
500mq. per edifici non residenziali destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e
di servizi, attraverso la realizzazione di sole opere interne. Nel caso di specie la destinazione d’uso
in deroga, proprio perché tale, non riguarda solo l’ampliamento delle superfici da destinare alla
preesistente attività produttiva, ma consente la realizzazione anche di um edificio a destinazione
mista (conul1erciale/servizi,produttivo/commerciale,ricettivo/residenziale) , nel quale, anche alla
luce delle recenti disposizioni di cui alla legge n.106 del 12.07.11, possono essere allocate diverse
destinazioni d’uso purchè “compatibili o complementari”, cioè rispondenti alternativamente o a
caratteristiche prestazionali finalizzate rispettivamente o alla agibilità degli ambienti (altezza,
illuminazione, salubrità, ecc.) o a destinazioni diverse, ma funzionalmente connesse con la
precedente destinazione produttiva-terziaria.

Art. 5 ) Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

L’articolo riguarda esclusivamente interventi edilizio di tipo “diretto” , destinati ad aumento
volumetrico del 35% per interventi di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali, in
deroga alla strumentazione urbanistica. Tali interventi sono consentiti. (comma l ) anche con
variazione della sagoma dell’edificio preesistente e con diversa localizzazione all’interno dell’area
di pertinenza dell’immobile, nonché (comma 2 ) , con variazione dei parametri delle distanze
minime e delle altezze dei fabbricati, nel rispetto dei parametri Urbanistici desunti dal vigente
strumento urbanistico, ovvero, in mancanza, di quanto previsto dal D.M. 1444/68.
li comma 8 ) stabilisce invece che, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti a parità
di volume possano essere mantenute le distanze esistenti da edifici fronteggianti, in deroga a
quanto previsto dalla normativa vigente per la nuova edificazione.
In termini di destinazioni d’uso e caratteristiche degli immobili oggetto di aumento volumetrico,
l’art. 5 comma 2) prescrive ( comma a) una compatibilità funzionale nell’utilizzo della parte non
residenziale, (comma b), la conservazione della destinazione d’uso prevalente, una dimensione
superficiale delle nuove unità abitative residenziali non inferiore a 60 mq. di superficie utile.

Art. 6-bis ) Interventi edilizi in zona agricola.

L’articolo riguarda interventi edilizi di tipo “diretto” relativi a mutamenti di destinazione d’uso di
immobili, già parzialmente residenziali, ricadenti in zona agricola ed alla possibile applicazione
anche per detti immobili degli artt. 4 e 5 della legge, nonché una previsione urbanistica in deroga
per nuove costruzione ad uso produttivo-agricolo. In particolare il comma l) consente il
mutamento di destinazione d’uso (senza modifiche edilizie-volumetriche ) di superfici per uso
residenziale del proprietario o per attività di sviluppo integrato dell’azienda agricola ( destinazione
mista ). senza limitazione superficiale. Il successivo comma 2) , non alternativo al precedente,
consente l’applicazione di incremento volumetrico del 20% (art.4) o di aumento volumetrico del
35% (art.5) , con l’obbligo di destinare non meno del 20% del volume esistente ad uso agricolo,
potendosi cumulare le volumetrie esistenti di più edifici agricoli ricadenti nell’ambito fondiario
unitario e contiguo di proprietà ( comma 4). Inoltre il comma 5) consente, per le aziende agricole
esistenti, l’utilizzo in deroga di un ulteriore indice volumetrico di 0.03 mc/mq. di superficie
aziendale, per la realizzazione di sole costruzioni ad uso produttivo-agricolo.

Art. 7 ) Riqualificazione aree urbane degradate.

Preliminam1ente si rileva che l’articolo in questione, investe una campo applicativo non limitato
alle sole “aree urbane degradate”, ma riguarda trasformazione sia urbanistiche che edilizie, legate
allo sviluppo sostenibile della città …. , alla valorizzazione del tessuto urbano, riduzione del disagio
abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione sociale” (comma. l).
I commi 2),3),4). riguardano sostanzialmente attuazioni urbanistiche-edilizie del tipo indiretto”,
ovvero soggette alla predisposizione ed approvazione di pianificazioni urbanistiche
particolareggiate, seppur in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ma vincolate alla verifica della
dotazione minima degli standards di cui al D.M. I444/68,ovvero si riferiscono alla individuazione
di nuove aree di edilizia residenziale pubblica, attesa la relativa indisponibilità nell’ambito del
piano vigente, attraverso la variante urbanistica ordinaria.
I commi 5),6), riguardano invece interventi più proprian1ente “edilizi”, del tipo “diretto”, ma
soggetti a regime convenzionato con l’anun.ne com.le, quali la sostituzione edilizia per immobili
dismessi, anche con cambiamento di destinazione d’uso in deroga, con previsione di quota minima
del 30% di edilizia sociale, e nel limite dello stesso arI.5). il solo mutamento di destinazione d’uso
in deroga a firu abitativi, per immobili esistenti non superiori a 1O.000mc. a destinazione mista, con
previsione di una quota minima del 20% del volume per edilizia convenzionata (comma .6), il
mutamento di destinazione d’uso in deroga per le residenze turistico-alberghiere, con previsione di
una quota minima del 35% del volume ,destinata ad edilizia residenziale sociale (comma. 6 bis), da
sottoporre a convenzionamento con l’anun.ne com.le.
Il COl1U11a 8), riguarda l’applicazione delle “Linee guida per la sostenibilità edilizia”, già approvate
con delibera di G.R. n. 145 del 12.04.20 Il, puntualmente articolate per tipologia di interventi
ammessi dalla presente legge, nonché (art.8 bis) la fattispecie del recupero edilizio di edifici diruti e
ruderi. alle condizioni e presupposti in esso indicati.

Titoli abilitativi

Gli interventi edilizi previsti dalla norma speciale in questione per le tipologie di intervento sopra
descritte, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge 106/1 l art.5. vedono ampliato il
ricorso ai titoli abilitativi da utilizzare, che nella stesura della norma regionale venivano
individuati nella DIA e nel Permesso di Costruire. L’introduzione della SClA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività)da parte del legislatore nazionale e la vigenza in Campania delle
disposizioni di cui alla Legge 106/1 L decorso termine dei 120 gg. utili alla definizione di una
specifica normativa regionale, riarticolano il campo delle possibilità applicative dei titoli abilitativi,
rispetto a quanto ordinariamente previsto dal DPR. 380/01 e dalla L.R. 19/01 . consentendo di fatto
una relazione precisa tra tipologia dell’intervento edilizio richiesto ed autorizzazione necessaria.
In particolare. alla luce delle considerazioni suesposte e dei combinati disposti legislativi, si
definisce il seguente quadro applicativo di riferimento relativamente all’utilizzo dei titoli abilitativi
– Permesso di Costruire ( P.di C.), Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA), fatta salva la specificità delle singolarità applicative poste in capo
all’ Amm.ne procedente:

– interventi edilizi di cui all’art. 4 :

a) per incremento volumetrico del 20% nell’ambito della sagoma esistente degli edifici – DIA
b) per incremento volumetrico del 20% al di fuori della sagoma esistente degli edifici – P.di C.
c) per cambiamenti di destinazione d’uso senza opere e modifiche esterne – SCIA
– interventi edilizi di cui all’art.5 :
a) per aumento volumetrico del 35% – P.di C.
b) per demolizione e fedele ricostruzione a parità di volume – DIA
– interventi edilizi di cui all’art.6 bis non già previsti dai precedenti articoli:
a) per cambiamento di destinazione d’uso con opere – DIA
b) per utilizzo in deroga indice di fabbr. fondiaria – P.di C.
– interventi edilizi di cui all’art. 7 :
a) per i commi 2),3),4),- intervento indiretto previa PUA e P.di C. convenzionato
b) per i commi 5).6), – P.di C. convenzionato
c) per il comma 8 bis, – P.di C.
Si precisa infine che, per interventi ammissibili e per le relative categorie di intervento, ricadenti in
ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, non è comunque consentito l’impiego della SCIA. in luogo
della quale deve utilizzarsi la DIA.