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PROPOSTA DI REVISIONE DIRETTIVA QUALIFICHE PROFESSIONALI (PQD) Di seguito segue il documento realizzato dal Dipartimento Affari Esteri del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori sullo stato dell’arte della revisione della Direttiva sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali (PQD). COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2011 COM(2011) 883 definitivo 2011/0435 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (Testo rilevante ai fini del SEE) {SEC(2011) 1558 definitivo} {SEC(2011) 1559 definitivo} IT 2 IT RELAZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale All’interno dell’Unione europea il tasso di mobilità di professionisti qualificati è poco elevato. Sembra tuttavia che le notevoli potenzialità in tale ambito non siano sfruttate: secondo quanto rilevato da un’indagine di Eurobarometro1, condotta nel 2010, il 28% dei cittadini dell’UE è intenzionato a valutare la possibilità di trasferirsi all’estero per svolgere la propria professione. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è un aspetto chiave per l’efficace funzionamento delle libertà fondamentali previste dal mercato interno per i cittadini dell’UE. Al contempo, tale mobilità non deve realizzarsi a spese dei consumatori, in particolar modo dei pazienti che si aspettano dai professionisti della sanità competenze linguistiche adeguate. A ciò si aggiunga che le potenzialità di un mercato dei servizi maggiormente integrato rimangono inespresse nell’area dei servizi professionali; mentre la direttiva sui servizi2 del 2006 offriva nuove opportunità e la direttiva sulle qualifiche professionali del 20053 si concentrava in larga misura sul consolidamento, in un unico atto, delle 15 direttive esistenti in materia. L’ammodernamento della direttiva andrebbe a soddisfare anche le esigenze degli Stati membri che devono far fronte a una crescente carenza di forza lavoro qualificata. La mobilità dei cittadini dell’UE all’interno del mercato unico riveste, in tal senso, un’importanza capitale. Questa carenza di forza lavoro non solo perdurerà in futuro, ma se ne prevede l’aumento, in special modo nel settore sanitario e in quello dell’istruzione nonché in settori in espansione, come l’edilizia e i servizi aziendali. Nella sua strategia mirata a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020), la Commissione ha già evidenziato la necessità di promuovere la mobilità all’interno dell’UE. L’agenda per nuove competenze e per l’occupazione4 ha messo in guardia contro le discrepanze tutt’ora esistenti nel mercato del lavoro dell’UE avvertendo che le potenzialità di una mobilità professionale non sono sufficientemente sfruttate. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione5 ha ulteriormente posto l’accento sulla necessità di procedere a un ammodernamento in quest’area, proprio nell’interesse dei cittadini dell’Unione. Nell’analisi annuale della crescita per gli anni 2011 e 20126 nonché nell’Atto per il mercato unico7, la Commissione ha indicato che il riconoscimento delle qualifiche professionali 1 Eurobarometro n. 363. 2 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). 4 “Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi”, comunicazione della Commissione, COM(2008)868, 16.12.2008. 5 Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”, COM(2010)603, 27.10.2010. 6 “Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell’UE alla crisi”, comunicazione della Commissione, COM(2011)11, 12.1.2010. 7 Comunicazione della Commissione, L’Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, “Insieme per una nuova crescita”, COM(2011)206, SEC(2011)467. IT 3 IT costituisce una questione della massima importanza. L’Atto per il mercato unico ha sottolineato l’esigenza di ammodernare la struttura esistente, in quanto parte delle dodici leve intese a potenziare la crescita e a rafforzare la fiducia tra i cittadini. Il 23 ottobre del 2011, il Consiglio europeo8 ha invitato le istituzioni a intraprendere tutte le misure e azioni possibili per raggiungere un accordo a livello politico in merito a dette 12 iniziative previste dall’Atto per il mercato unico, ivi inclusa una proposta della Commissione per l’ammodernamento della presente direttiva. Anche il Parlamento europeo ha auspicato, nella relazione del 15 novembre 20119, un intervento urgente in tal senso. 1.2. Obiettivo della proposta La Commissione non intende proporre una nuova direttiva, bensì un ammodernamento fortemente mirato delle disposizioni esistenti sulla base dei seguenti obiettivi: • ridurre la complessità delle procedure con l’ausilio di una tessera professionale europea, che consentirebbe di usufruire in maggior misura dei vantaggi offerti dal valido sistema di informazione del mercato interno (IMI) (cfr. sezione 4.1); • riformare le regole generali per stabilirsi in un altro Stato membro o per spostarsi su base temporanea (cfr. sezioni 4.2., 4.3 e 4.4.); • ammodernare il sistema di riconoscimento automatico, in special modo per infermieri, ostetriche, farmacisti e architetti (cfr. sezioni 4.5, 4.6 e 4.7); • prevedere nella direttiva un quadro normativo destinato a professionisti con qualifica parziale e a notai (cfr. sezione 4.8); • definire garanzie per i pazienti, le cui preoccupazioni riguardo alle competenze linguistiche e ai rischi in caso di errori dovrebbero trovare maggiore espressione nel quadro normativo (cfr. sezione 4.9.); • stabilire disposizioni giuridiche per l’erogazione di informazioni di facile consultazione e orientate al contenuto riguardo alle norme che regolamentano il riconoscimento di qualifiche, sulla base di strutture complete di e-government per l’intero processo di riconoscimento (cfr. sezione 4.10); • introdurre un esame sistematico e un esercizio di valutazione reciproca per tutte le professioni regolamentate negli Stati membri (cfr. sezione 4.11). 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO L’iniziativa è il risultato di una valutazione a posteriori della direttiva, nonché di consultazioni ad ampio raggio con le principali parti interessate, ivi inclusi autorità competenti, organizzazioni professionali, organi accademici e cittadini. 8 EUCO 52/11. 9 A7-0373/2011. IT 4 IT 2.1. Valutazione La valutazione a posteriori ha avuto luogo tra marzo 2010 e maggio 2011. La Commissione europea ha interpellato, per un parere sulla direttiva, le autorità competenti e i coordinatori nazionali ricevendone circa 200 relazioni compilate sulla base dell’esperienza e pubblicate sul sito web della Commissione10. In aggiunta a ciò, è stato commissionato uno studio11 alla società GHK Consulting, incentrato sugli effetti a livello di riconoscimento delle qualifiche professionali delle recenti riforme dell’istruzione. 2.2. Consultazioni pubbliche In data 7 gennaio 2010, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla direttiva. I servizi della Commissione hanno ricevuto 370 contributi12. In data 22 giugno 2010, la Commissione ha adottato un Libro verde13 su “Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali”. Alla Commissione sono pervenuti circa 420 contributi. La Commissione ha inoltre tenuto due conferenze pubbliche sulla revisione della direttiva. 2.3. Esito delle consultazioni Tutte le parti interessate hanno riconosciuto la necessità di garantire un migliore accesso alle informazioni in materia di riconoscimento delle qualifiche. La gran parte dei cittadini e delle organizzazioni professionali si è fatta sostenitrice di una semplificazione per quanto attiene alle procedure di riconoscimento, mentre i rappresentanti del settore sanitario hanno anche fortemente sottolineato l’esigenza di sicurezza in materia di qualità dei servizi erogati. Un’ampia maggioranza delle parti interessate di tutte le categorie ha espresso pareri favorevoli all’ipotesi di una tessera professionale europea. Numerose organizzazioni professionali si sono espresse in modo favorevole a una revisione del concetto di piattaforme comuni. La maggioranza delle autorità competenti e delle organizzazioni professionali che rappresentano le professioni beneficiarie di un riconoscimento automatico ha concordato sulla necessità di introdurre un ammodernamento del sistema. 2.4. Gruppo direttivo sulla tessera professionale europea Nel gennaio 2011, la Commissione europea ha istituito un gruppo direttivo composto da esperti esterni con l’obiettivo di valutare l’esigenza e la fattibilità di una tessera professionale europea. Il gruppo ha riunito rappresentanti di svariate associazioni professionali e autorità competenti e ha completato una serie di studi di casi14 presentati al Forum sul mercato unico tenutosi a Cracovia (Polonia) il 3 e il 4 ottobre. Nelle rispettive dichiarazioni, i partecipanti al forum hanno accolto il principio di una tessera professionale europea. 10 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/evaluation_en.htm. 11 Lo studio, pubblicato il 31 ottobre 2011, è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/final_report_en.pdf. 12 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm. 13 COM(2011)367 definitivo. 14 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card_en.htm. IT 5 IT 2.5. Valutazione dell’impatto La Commissione ha condotto una valutazione dell’impatto sulle diverse opzioni strategiche. Tale analisi ha individuato otto gruppi di problemi, sulla base segnatamente dell’esito della valutazione e delle reazioni al Libro verde. Detti gruppi di problemi concernono: l’accesso alle informazioni sulle procedure di riconoscimento, l’efficienza delle procedure di riconoscimento, il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico, le condizioni applicabili allo stabilimento e quelle applicabili alla mobilità temporanea nonché il campo di applicazione della direttiva. Poiché la valutazione ha messo in evidenza come la sanità pubblica costituisca una questione di particolare rilievo, anche la tutela dei pazienti è stata menzionata nella definizione delle problematiche. L’ultima difficoltà è correlata alla mancanza di trasparenza e di legittimazione dei requisiti in materia di qualifiche nelle professioni regolamentate. L’analisi ha individuato tre obiettivi di carattere generale: favorire la mobilità dei professionisti e gli scambi intracomunitari di servizi, affrontare la sfida di occupare posti di lavoro altamente qualificati nonché offrire maggiori opportunità a coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro. Questi obiettivi sono stati declinati in obiettivi specifici tenendo in considerazione il contesto e le problematiche individuate. Per ciascun gruppo di problemi è stata quindi esaminata un’ampia gamma di opzioni ed effettuata una valutazione sulla base dei seguenti criteri: efficacia, efficienza, coerenza e impatti sulle parti interessate (costi e benefici relativamente a professionisti ad alta mobilità, Stati membri, consumatori e pazienti, datori di lavoro). Con riferimento all’accesso alle informazioni, la valutazione dell’impatto ha preso in esame diverse opzioni per semplificare l’individuazione delle autorità competenti e dei requisiti documentali nonché per favorire l’impiego di procedure elettroniche. Si è ritenuto che l’ampliamento del campo di applicazione degli sportelli unici (istituiti dalla direttiva sui servizi) fosse l’opzione migliore. Con un ulteriore sviluppo delle strutture esistenti, tale possibilità non determinerebbe incrementi significativi dei costi. Per quel che concerne l’efficienza nelle procedure di riconoscimento, sono state prese in considerazione svariate opzioni per ridurre la durata delle procedure nonché per garantire un utilizzo migliore delle misure di compensazione. La creazione di una tessera professionale europea, basata su una più forte partecipazione dello Stato membro d’origine, si è rivelata l’opzione preferita, in quanto genera condizioni favorevoli per accelerare la procedura di riconoscimento. Tale opzione potrebbe comportare costi amministrativi per taluni Stati membri, ma consentirebbe ai professionisti di beneficiare di procedure di riconoscimento più rapide. Inoltre, è stato individuato un insieme di misure atte a migliorare l’impiego e l’organizzazione delle misure di compensazione. L’analisi ha infine ritenuto necessario rivedere il concetto di “piattaforme comuni” per semplificare ulteriormente il riconoscimento di determinate professioni. Relativamente al sistema di riconoscimento automatico, sono state valutate opzioni diverse con l’obiettivo di snellire la procedura di notifica e di verifica dei nuovi diplomi. La creazione di una funzione preposta al controllo della conformità a livello nazionale è sembrata essere l’opzione di maggiore efficacia ed efficienza. Sono stati presi in esame gruppi di opzioni diversi al fine di adeguare i requisiti minimi di formazione per le professioni settoriali (in particolare per medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e architetti) e con lo scopo di IT 6 IT modernizzare la classificazione delle attività economiche di cui all’allegato IV della direttiva. Tali opzioni sono state illustrate nella sintesi della valutazione dell’impatto. È stata valutata un’ampia gamma di opzioni per semplificare le condizioni applicabili allo stabilimento permanente. La valutazione dell’impatto è in particolare giunta alla conclusione che i livelli di qualifica stabiliti all’articolo 11 dovrebbero essere mantenuti come riferimento comparativo per le qualifiche, ma non dovrebbero più essere utilizzati per valutare l’ammissibilità di una domanda. L’introduzione, nella direttiva, del principio di accesso parziale è stata ritenuta un’ulteriore soluzione atta a diminuire gli ostacoli alla mobilità. Non si sono ritenuti necessari, nel quadro del regime dello stabilimento, requisiti specifici a carico di professionisti provenienti da Stati membri in cui la professione in questione non è disciplinata. In relazione alla mobilità temporanea, la valutazione dell’impatto ha analizzato diverse opzioni che favorirebbero questa tipologia di mobilità e incrementerebbero la certezza del diritto per i professionisti. Una delle opzioni prescelte consiste nel semplificare i requisiti imposti ai professionisti che accompagnano i consumatori e che provengono da Stati membri in cui la professione in questione non è disciplinata. Inoltre, la valutazione dell’impatto è pervenuta alla conclusione che ciascun Stato membro dovrebbe presentare un elenco di professioni con implicazioni di tipo sanitario e legate alla sicurezza (per le quali è richiesta una verifica preliminare delle qualifiche). La valutazione dell’impatto ha esaminato anche diverse opzioni di tipo politico per chiarire ed estendere il campo di applicazione della direttiva a nuove categorie di professionisti. La valutazione dell’impatto si è pronunciata a favore di un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva, nel rispetto di condizioni specifiche, anche ai notai e ai professionisti non completamente qualificati. Per le qualifiche dei paesi terzi l’opzione prescelta è mantenere lo status quo. Ciononostante, il trattamento riservato, ai sensi della direttiva, ai cittadini dell’Unione dovrebbe essere esteso dagli Stati membri ad altri cittadini di paesi terzi, nella misura prevista da accordi internazionali relativamente ai servizi professionali. Con riferimento alla tutela dei pazienti, sono state valutate opzioni diverse al fine di fornire maggiori garanzie circa lo status dei professionisti e le rispettive conoscenze linguistiche. Le opzioni preferite all’interno di quest’area comprendono l’introduzione di un sistema di allerta combinato a una maggiore trasparenza tra gli Stati membri per quel che concerne lo sviluppo professionale continuo nonché il chiarimento delle regole valide per la verifica delle conoscenze linguistiche. Sono state inoltre prese in considerazione svariate opzioni per migliorare la trasparenza e la legittimazione delle professioni regolamentate. L’opzione preferita identificata in fase di valutazione dell’impatto consiste in un esercizio di valutazione reciproca della legislazione nazionale che disciplina l’accesso a determinate professioni. Le sinergie tra le diverse opzioni preferite sono state considerate al fine di garantire una coerenza intrinseca all’iniziativa. Il progetto di valutazione dell’impatto è stato oggetto di un’analisi attenta e approfondita da parte del comitato per la valutazione d’impatto (Impact Assessment Board, IAB), le cui raccomandazioni finalizzate al miglioramento sono state integrate nella relazione definitiva. Il parere del comitato è pubblicato contestualmente alla presente proposta, analogamente alla valutazione dell’impatto definitiva e alla relativa sintesi. IT 7 IT 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La presente proposta si basa sull’articolo 46, sull’articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 3.2. Sussidiarietà e proporzionalità Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell’Unione europea. Lo scopo della presente direttiva non potrebbe essere adeguatamente conseguito mediante l’azione dei singoli Stati membri che sfocerebbe inevitabilmente in requisiti divergenti e regimi procedurali diversi che incrementerebbero la complessità della regolamentazione e determinerebbero ostacoli indebiti alla mobilità dei professionisti. Inoltre, le modifiche del vigente regime giuridico implicano la modifica di una vigente direttiva che può essere realizzata unicamente mediante un atto legislativo dell’Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Il principio di proporzionalità prevede che qualsiasi intervento sia mirato e non vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Le modifiche proposte si limitano a quanto è necessario per garantire un migliore funzionamento delle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali e pertanto soddisfano tale principio. 3.3. Scelta dello strumento La proposta si basa sull’46, sull’articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato, che prevedono l’impiego di una direttiva per il riconoscimento reciproco delle qualifiche. Inoltre, una direttiva si rivela maggiormente adeguata a tale compito in quanto fornisce agli Stati membri la necessaria flessibilità per attuare le regole stabilite tenendo in considerazione le specificità nazionali a livello amministrativo e giuridico. Tuttavia, poiché un numero considerevole di atti legislativi nazionali deve essere modificato da parte degli Stati membri, è importante che la notifica dei provvedimenti di attuazione sia corredata da uno o più documenti che illustrino la relazione esistente tra le componenti della direttiva e la corrispondente parte degli strumenti di attuazione nazionali. 3.4. Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una questione legata allo Spazio economico europeo (SEE) e pertanto è opportuno estenderlo al SEE. 4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA Le modifiche proposte alla direttiva 2005/36/CE sono illustrate in conformità con gli obiettivi definiti alla sezione 1.2. IT 8 IT 4.1. Tessera professionale europea e sistema d’informazione del mercato interno 4.1.1. Tessera professionale europea La tessera professionale europea sarà uno strumento alternativo che può essere attuato per le professioni che soddisfano numerosi obiettivi: richiesta dal basso verso l’alto da parte di membri della professione, mobilità significativa e migliore collaborazione tra autorità competenti mediante l’IMI. La tessera professionale europea presenta potenzialità per le professioni principalmente interessate alla mobilità temporanea. Nel complesso, l’introduzione della tessera professionale europea dipenderà dalla misura in cui le professioni ne richiederanno l’introduzione. La sua attrattività dovrebbe tuttavia indurre un numero crescente di professioni ad adottarla. La tessera professionale europea si prefigge l’obiettivo di rendere più semplice e rapida la procedura di riconoscimento rendendola al contempo più trasparente. A tale proposito, la tessera richiede una maggiore partecipazione da parte dello Stato membro di origine, il che implica che determinati costi e oneri amministrativi passino di competenza dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine. L’utilizzo dell’IMI, tuttavia, dovrebbe concorrere all’abbattimento di tali costi e la nuova procedura potrà essere eseguita dalle autorità competenti preposte, che già adesso intervengono spesso nella preparazione della pratica relativa al riconoscimento dei professionisti nazionali. Nella misura in cui una tessera professionale europea sia introdotta per una professione specifica, su richiesta di un professionista, lo Stato membro di origine valuterà il grado di completezza della pratica del professionista e, in caso di domanda di stabilimento, creerà la tessera professionale europea. Il ruolo dello Stato membro di origine è ancora più importante in caso di mobilità temporanea, in quanto sarà responsabile sia della creazione che della convalida della tessera professionale. L’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno diventa obbligatorio in quanto fungerà da ufficio di controllo per la tessera professionale europea. Sia la partecipazione dello Stato membro di origine che l’impiego dell’IMI contribuiranno all’abbattimento dei costi e dei tempi necessari per il trattamento della domanda di riconoscimento. Ciò crea le condizioni per una riduzione dei tempi necessari per il trattamento della domanda sulla base della tessera professionale europea rispetto alla procedura attuale che rimarrà in essere per i professionisti che riterranno opportuno non avvalersi della suddetta tessera. 4.1.2. Obbligatorietà del sistema d’informazione del mercato interno ai sensi della direttiva A seguito delle successive estensioni dell’IMI a tutti i meccanismi di riconoscimento ai sensi della direttiva, un numero considerevole di autorità competenti utilizza l’IMI regolarmente con buoni risultati. Ciononostante, le potenzialità del sistema risultano compromesse o indebolite nel momento in cui un’autorità competente non è registrata oppure si rifiuta di dare riscontro alle domande di informazioni a motivo del carattere di non obbligatorietà del sistema IMI. Inoltre il funzionamento della tessera professionale europea è condizionato dall’impiego sistematico dell’IMI. La proposta obbliga quindi gli Stati membri a utilizzare l’IMI per lo scambio di informazioni relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali. IT 9 IT 4.2. Libera prestazione di servizi La direttiva 2005/36/CE ha introdotto un regime speciale per la libera prestazione di servizi su base temporanea. Esso prevede regole meno vincolanti per i prestatori temporanei di servizi: essi potranno erogare servizi senza verifica preliminare delle qualifiche professionali (ad eccezione delle professioni con implicazioni di tipo sanitario e di sicurezza) che è la regola prevista dai meccanismi di riconoscimento in caso di stabilimento. Sono state proposte numerosi modifiche finalizzate a delucidare ulteriormente le norme in materia di libera prestazione di servizi. Con l’eliminazione del requisito dell’esperienza professionale imposto ai prestatori di servizi degli Stati membri in cui la professione in questione non è disciplinata nel caso in cui il prestatore di servizi accompagni il destinatario del servizio, la proposta cerca di meglio soddisfare le esigenze dei consumatori che si spostano da un paese all’altro. Laddove il requisito dell’esperienza professionale sia ancora in vigore, la proposta prevede che esso possa essere acquisito in uno o più Stati membri, fatto questo che crea un numero superiore di opportunità per i prestatori di servizi rispetto alla situazione attuale. Per le professioni con implicazioni legate a sanità e sicurezza, gli Stati membri hanno attuato il controllo preliminare delle qualifiche secondo modalità diverse, fatto questo che ha determinato l’insorgere, per i prestatori di servizi, di incertezze a livello giuridico. La proposta affronta la questione imponendo agli Stati membri non solo di fornire un elenco di tutte le professioni che ritengono rientrino in tale categoria, ma anche di fornire le motivazioni addotte per l’inserimento di ciascuna professione. Ciò consentirà ai prestatori di servizi di conoscere in anticipo i requisiti precisi da rispettare per la libera prestazione di servizi e, grazie a una maggiore trasparenza, ridurre il rischio di incorrere in obblighi inutili o sproporzionati. Infine, la proposta specifica l’elenco di documenti che uno Stato membro ha facoltà di richiedere antecedentemente alla prima prestazione dei servizi. Precisa inoltre che la dichiarazione, la cui presentazione potrebbe essere richiesta ai prestatori di servizi prima della prestazione del servizio stesso, dovrà avere validità per l’intero territorio di uno Stato membro. 4.3.Sistema generale Il primo elemento della proposta riguarda la vigente possibilità di escludere, sulla base dell’articolo 11, determinate qualifiche dal campo di applicazione della direttiva qualora sussistano due o più livelli di differenza tra la formazione dei professionisti e i requisiti previsti dallo Stato membro ospitante. In linea di principio, i livelli di qualifica dovrebbero essere utilizzati unicamente come strumento di riferimento e non come base per l’esclusione di professionisti dall’ambito di applicazione della direttiva. La sola eccezione si riferisce a persone le cui qualifiche si basano su un’esperienza professionale e che chiedono l’accesso a una professione che richieda un diploma universitario. La proposta consolida inoltre l’obbligo a carico degli Stati membri di motivare meglio le misure di compensazione. Essa prevede inoltre che gli Stati membri siano tenuti a organizzare, su base periodica, prove attitudinali. IT 10 IT 4.4. Accesso parziale Basandosi sulla giurisprudenza15 della Corte di giustizia, si propone di introdurre nella direttiva il concetto di accesso parziale. Ciò creerà una maggiore certezza giuridica per i professionisti oltre a consentire ai professionisti che soddisfano le condizioni per l’accesso parziale e che prima erano esclusi dai benefici della direttiva di stabilirsi o di fornire servizi. Gli Stati membri, tuttavia, non hanno facoltà di applicare tale principio qualora sussistano motivi imperativi, come nel caso delle professioni sanitarie. 4.5. Riconoscimento automatico basato sull’esperienza professionale La modifica proposta in questo campo si prefigge l’obiettivo di introdurre maggiore flessibilità per la Commissione nell’adeguamento dell’elenco delle attività di cui all’allegato IV. Questo elenco non rispecchia più la struttura attuale delle attività economiche. Ciò potrebbe creare difficoltà nell’individuazione delle professioni che rientrano in tale sistema di riconoscimento automatico e creare incertezze per i professionisti. Sembra pertanto necessario un ammodernamento della classificazione. Tuttavia, qualsivoglia modifica all’attuale classificazione dovrebbe essere attentamente valutata in quanto può incidere sull’ambito di applicazione del regime. La modifica proposta, pertanto, conferisce alla Commissione la possibilità di revisione senza tuttavia ridurre l’ambito delle attività che beneficiano di riconoscimento automatico. La Commissione intende inoltre avviare, nel 2012, uno studio con la partecipazione delle parti interessate. 4.6. Riconoscimento automatico basato su requisiti formativi minimi Le parti interessate hanno evidenziato una mancanza di trasparenza in materia di requisiti formativi previsti dagli Stati membri come base del sistema di riconoscimento automatico per le professioni settoriali. Al fine di incrementare la trasparenza a livello dell’Unione europea, la proposta impone a ciascun Stato membro di notificare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative correlate al rilascio di nuove qualifiche o qualifiche modificate. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a incaricare un’idonea autorità o un idoneo ente già esistente, quale ad esempio un comitato di accreditamento o un ministero, di riferire sulla conformità della qualifica rispetto ai requisiti formativi minimi previsti dalla direttiva. La valutazione della direttiva ha inoltre evidenziato la necessità di chiarimenti relativi alla durata minima della formazione di medici, infermieri generici e ostetriche. Alla luce inoltre dello stato di avanzamento dell’implementazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), la proposta prevede un numero specifico di crediti ECTS in qualità di potenziali criteri di durata per professioni per le quali la formazione deve essere impartita a livello universitario. Al fine di incrementare la mobilità di medici che hanno già conseguito una specializzazione e che, successivamente, desiderano seguire un’ulteriore formazione specialistica, la proposta consente agli Stati membri di concedere un’esenzione parziale da alcuni elementi della formazione qualora il medico abbia già completato tali elementi nel corso del programma di specializzazione precedente seguito in quello Stato membro. 15 Cfr. ad esempio la causa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. IT 11 IT La proposta prevede anche nuovi requisiti professionali riguardanti le professioni di infermiere generico e ostetrica che impongono agli Stati membri di aggiornare il requisito di ammissione alle formazioni per queste professioni, passando dai 10 anni di formazione generale a 12 anni. Questo è quanto già avviene in 24 Stati membri. L’organizzazione del riconoscimento automatico per le professioni infermieristiche durante l’ingresso di nuovi Stati membri nel 2004 e nel 2007 si è rivelata complessa. Nel 2012 i servizi della Commissione intraprenderanno una valutazione di tipo tecnico riguardante la qualifica del personale infermieristico di Polonia e Romania i cui titoli di studio sono stati conferiti o la cui formazione è iniziata antecedentemente al 1° maggio 2004, al fine di analizzare se i requisiti supplementari richiesti per il personale infermieristico di Polonia e Romania, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, siano ancora giustificati. La durata minima della formazione di architetto dovrebbe essere aggiornata al fine di rispondere al meglio agli standard universalmente accettati in materia di formazione per questa categoria professionale, in special modo la necessità di aggiungere alla formazione accademica un’esperienza professionale svolta sotto la supervisione di professionisti qualificati. Conseguentemente, la proposta prevede che la durata minima della formazione per gli architetti sia di almeno sei anni: almeno quattro anni di studio a tempo pieno presso un’istituzione di livello universitario e minimo due anni di tirocinio remunerato oppure almeno cinque anni di studio a tempo pieno presso un’istituzione di livello universitario completato da minimo un anno di tirocinio retribuito. Per quel che concerne invece i farmacisti, la proposta prevede un ampliamento nell’elenco delle attività ma anche la soppressione della deroga, prevista all’articolo 21, paragrafo 4, che consente agli Stati membri di impedire a farmacisti con qualifiche conseguite all’estero di aprire nuove farmacie. Questa eccezione non è più applicata da un numero crescente di Stati membri (tra cui Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito). A ciò si aggiunga che la Corte di giustizia ammette restrizioni territoriali solo nel caso in cui non implichino discriminazioni. 4.7. Principi di formazione comuni – un nuovo regime per il riconoscimento automatico Il concetto di “piattaforme comuni” della direttiva del 2005 è sostituito dai principi di formazione comuni: un quadro comune di formazione o verifiche professionali comuni. Essi mirano a introdurre una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche attualmente rientranti nel sistema generale, e dovrebbero soddisfare in modo migliore le esigenze delle singole professioni. Mentre le piattaforme comuni offrivano unicamente la possibilità di armonizzare le misure di compensazione, i principi di formazione comuni consentono ai professionisti di essere del tutto esentati dalle misure di compensazione. Le qualifiche conseguite ai sensi di tale regime dovrebbero essere automaticamente riconosciute negli Stati membri, che potrebbero tuttavia beneficiare di deroghe nella loro applicazione. Inoltre, le condizioni per stabilire principi di formazione comuni sono meno difficili da soddisfare delle condizioni per stabilire piattaforme comuni. Mentre i principi di formazione comuni non sostituirebbero i programmi di formazione a livello nazionale, i professionisti con una qualifica ai sensi di tale regime beneficerebbero dei medesimi vantaggi delle professioni per le quali i requisiti formativi minimi sono specificati nella direttiva. IT 12 IT 4.8. Estensione del campo di applicazione della direttiva laddove necessario 4.8.1 Professionisti non completamente qualificati Questa proposta estende il campo di applicazione della direttiva ai professionisti con diploma, ma che devono ancora completare un tirocinio retribuito che potrebbe essere richiesto ai sensi della legge dello Stato membro in cui hanno conseguito il relativo titolo di studio (ciò può essere valido, ad esempio, per avvocati, architetti e insegnanti). Tale modifica comporterebbe una maggiore certezza del diritto per questa categoria di professionisti che, allo stato attuale, beneficia delle norme previste dal trattato sulla libera circolazione, ma non delle garanzie procedurali della direttiva. Si fonda sulla giurisprudenza16 della Corte di giustizia. 4.8.2. Notai Nel maggio 2011, la Corte di giustizia ha deliberato17 che i requisiti legati alla nazionalità non possono essere imposti ai notai. Per quanto concerne l’applicazione della direttiva, la Corte ha ritenuto che non ci si potesse ragionevolmente aspettare che gli Stati membri interessati, al termine del periodo previsto nel parere motivato, considerassero che la direttiva dovesse essere attuata per i notai. La Corte non ha escluso la sussistenza di un obbligo di attuazione della direttiva, ma ha considerato che tale obbligo non fosse sufficientemente chiaro al momento del procedimento di infrazione. Il campo di applicazione della direttiva necessita pertanto di chiarimento. In considerazione delle specificità della professione, le norme relative allo stabilimento e alla libera prestazione di servizi devono essere ben formulate: nel primo caso, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di imporre le necessarie prove attitudinali al fine di evitare qualsivoglia atto discriminatorio a livello di procedure nazionali di selezione e nomina. Nel caso di libera prestazione di servizi, i notai non dovrebbero poter redigere atti pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante. 4.9. Chiarimento delle garanzie per pazienti e consumatori di servizi professionali 4.9.1. Requisiti linguistici La proposta precisa che la verifica delle conoscenze linguistiche deve avere luogo solo dopo il riconoscimento della qualifica da parte dello Stato membro ospitante. In caso di professionisti del settore sanitario, si specifica inoltre che spetta ai singoli sistemi sanitari nazionali e alle organizzazioni dei pazienti accertare se le autorità competenti debbano procedere ai controlli linguistici laddove strettamente necessario. 4.9.2 Sistema di allerta In linea con i riscontri ricevuti nel corso delle consultazioni pubbliche, la proposta obbliga le autorità nazionali competenti ad allertarsi reciprocamente nel caso in cui a un professionista del settore sanitario, beneficiario di riconoscimento automatico ai sensi della direttiva, sia interdetta, anche temporaneamente, la pratica della professione. Nel caso di altri professionisti, non contemplati nella direttiva sui servizi, gli Stati membri sono tenuti ad allertarsi reciprocamente laddove necessario. 16 Cfr. causa C-313/01, Morgenbesser; C-345/08, Pesla. 17 Cause C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 e C-61/08. IT 13 IT 4.10. e-Governance: accesso a informazioni e a procedure elettroniche Al fine di consentire un’identificazione semplice dell’autorità competente e dei documenti necessari per una domanda di riconoscimento, la proposta prevede che gli sportelli unici, creati ai sensi della direttiva sui servizi, si trasformino in punti di accesso in linea centrali per tutte le professioni contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali. Pertanto, il campo di applicazione degli sportelli unici viene esteso a categorie di professionisti non contemplate dalla direttiva sui servizi (professionisti del settore sanitario e persone in cerca di lavoro). Grazie a questa nuova disposizione, i professionisti potrebbero rivolgersi a una singola struttura per tutte le procedure amministrative correlate allo stabilimento o alla prestazione di servizi in uno Stato membro. La proposta prevede che gli sportelli nazionali esistenti ai sensi della vigente direttiva si trasformino in centri di assistenza, ovviando quindi alla duplicazione di strutture di informazione. Tali centri di assistenza si concentreranno su casi individuali, fornendo consulenza e supporto ai cittadini a mezzo telefono o anche con incontri personali. Laddove necessario fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di assistenza di altri Stati membri. 4.11. Trasparenza e valutazione reciproca Nei 27 Stati membri la direttiva sulle qualifiche professionali si applica a circa 800 categorie di professioni regolamentate. Sussiste una mancanza di trasparenza sul campo di applicazione e sulla motivazione della regolamentazione che potrebbe essere di ostacolo alla mobilità. Per questo motivo, la presente proposta prevede l’introduzione di dell’obbligo a carico degli Stati membri di notificare l’elenco delle professioni soggette a regolamentazione nonché a valutare la propria legislazione in materia di accesso alle professioni regolamentate rispetto ai principi di necessità (interesse pubblico), proporzionalità e non discriminazione. Ciascun Stato membro sarà tenuto a riferire alla Commissione l’esito di tale valutazione. L’esercizio della valutazione reciproca consentirà agli Stati membri di raffrontare i propri approcci regolatori e di semplificare, laddove necessario, il proprio quadro giuridico nazionale in materia di professioni regolamentate. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO Si prevede che la proposta incida sul bilancio dell’UE nella misura in cui la futura tessera professionale europea utilizzerà il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) come propria struttura operativa di base. L’IMI dovrà essere adeguato ai requisiti procedurali e di archiviazione della tessera professionale europea nonché completato da alcune funzioni supplementari, nello specifico un’interfaccia dedicata, un sistema di allerta e un sistema di dichiarazione. Le implicazioni per il bilancio dell’UE sono già coperte dagli stanziamenti previsti e saranno in ogni caso di modesta entità in considerazione del fatto che l’impiego dell’IMI a sostegno della tessera professionale europea fornirà importanti economie di scala e di scopo. Oltre a ciò, le attuali principali funzionalità dell’IMI e quelle in fase di sviluppo sono in gran parte conformi ai requisiti della tessera professionale europea. In tal modo i costi di adeguamento e di sviluppo saranno sostanzialmente ridotti. IT 14 IT 2011/0435 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo18, visto il parere del garante europeo della protezione dei dati19, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali20 ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini dell’Unione originari di paesi terzi godono di pari trattamento, in conformità dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE. Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, conformemente alle rispettive 18 GU C , , pag. . 19 20 GU L 255 del 30.9.2005, pag.22.. IT 15 IT procedure nazionali, in base alle legislazione specifica dell’Unione sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici. (2) Nella comunicazione intitolata L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. “Insieme per una nuova crescita”21, la Commissione ha identificato la necessità di ammodernare la legislazione dell’Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011, il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha auspicato la conclusione di un accordo prima della fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011, ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, intitolata “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE22, sottolinea l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali. (3) Al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera professionale europea. Nello specifico, tale tessera è indispensabile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo di riconoscimento semplificato conforme al sistema generale. La tessera dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari nonché all’espletamento da parte dell’autorità competente delle corrispondenti procedure di revisione e verifica. Il funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno23. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e di rilascio della tessera dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera e il relativo iter all’interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l’accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute. (4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni prevalenti di interesse generale, come nel caso di un dottore in medicina o di altri professionisti del settore sanitario, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale. 21 COM(2011) 206 definitivo, 13.4.2011. 22 COM(2010) 603 definitivo. 23 GU L […].  IT 16 IT (5) Nell’interesse dei consumatori dello Stato membro ospitante, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno due anni di esperienza professionale. Tuttavia, tali garanzie non sono necessarie se i consumatori, che risiedono abitualmente nello Stato membro in cui si è stabilito il professionista, hanno già scelto un professionista di questo tipo e non sussistono implicazioni di natura sanitaria o di sicurezza per i terzi nello Stato membro ospitante. (6) La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate e con implicazioni legate alla sanità pubblica e alla sicurezza. Ciò ha determinato un’incertezza giuridica in quanto ha lasciato all’autorità competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia necessaria. Al fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti dovrebbero essere informati sin dall’inizio riguardo alla necessità di una verifica preliminare delle qualifiche e ai termini entro i quali può essere prevista una decisione in tal senso. (7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe riguardare anche i notai. Per quanto concerne le richieste di riconoscimento in caso di stabilimento, gli Stati membri dovrebbero poter istituire la necessaria prova attitudinale o un tirocinio di adattamento al fine di evitare qualsiasi forma discriminatoria nelle procedure nazionali di selezione e nomina. Nel caso di libera prestazione di servizi, i notai non dovrebbero poter redigere atti pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante. (8) Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa una politica nazionale mirata all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche. Questo strumento può favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche, oltre a rivelarsi un’utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all’esame del riconoscimento delle qualifiche rilasciate in altri Stati membri. I livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell’Unione dal campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e formazione permanente. (9) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regolamenta. Le loro qualifiche devono essere comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla base dei livelli di qualifica previsti nella direttiva 2005/36/CE. Nell’eventualità di differenze di carattere sostanziale, l’autorità competente dovrebbe essere in grado di introdurre misure di compensazione. (10) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato IT 17 IT membro ospitante la possibilità di imporre una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti segnatamente le nozioni, abilità e competenze acquisite dal candidato nel corso della sua esperienza professionale o della formazione permanente. La decisione di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere giustificata in dettaglio, così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di sottoporla all’esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE. (11) La revisione della direttiva 2005/36/CE ha comprovato l’esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di cui all’allegato IV, mantenendo al contempo in essere, per tali attività, un sistema di riconoscimento automatico basato sull’esperienza professionale. Allo stato attuale, l’allegato IV si fonda sulla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC) risalente al 1958 e che non rispecchia più l’attuale struttura delle attività economiche. La classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere in grado di adeguare l’allegato IV al fine di mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico. (12) Il sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica precisa e puntuale di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri nonché sulla relativa pubblicazione da parte della Commissione. In caso contrario, i titolari di tali qualifiche non godranno di garanzia alcuna che consenta loro di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di incrementare la trasparenza e semplificare l’esame dei titoli di recente notifica, gli Stati membri dovrebbero designare un ente preposto, quale un comitato di accreditamento o un ministero, per l’esame di ciascuna notifica e per la consegna alla Commissione di un’apposita relazione sulla conformità alla direttiva 2005/36/CE. (13) I crediti del sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di istruzione superiore dell’Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la possibilità di indicare la durata di un programma anche nell’ambito dell’ECTS. Ciò non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio e 60 crediti sono di norma richiesti per il completamento di un anno accademico. (14) Al fine di incrementare la mobilità degli specialisti del settore medico che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un’altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l’esenzione da alcune parti della formazione se queste sono già state seguite durante il precedente programma di formazione medica specialistica in detto Stato membro che rientra nel regime di riconoscimento automatico. (15) Le professioni nel campo dell’assistenza infermieristica e dell’ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze di tale IT 18 IT complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il tirocinio. Pertanto, l’ammissione al tirocinio dovrebbe prevedere l’innalzamento del livello di istruzione generale a 12 anni oppure il superamento di un esame di un livello equivalente. (16) Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno un terzo degli Stati membri. (17) Il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza che le condizioni di formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi impressi alla formazione del settore, in particolare con riferimento all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un’esperienza professionale acquisita sotto la supervisione di architetti qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di organizzare i propri sistemi formativi e d’istruzione. (18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale. Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello nazionale e dell’Unione, dovrebbero poter proporre principi di formazione comuni. Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune come condizione per l’acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri. (19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi ben definiti in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito all’esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. (20) I diplomati che intendono svolgere un periodo di tirocinio retribuito in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile, dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre necessario provvedere al riconoscimento di tale tirocinio da parte dello Stato membro d’origine. (21) La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di sportelli nazionali. A motivo dell’entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno24 e allo 24 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. IT 19 IT stabilimento di sportelli unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, gli sportelli nazionali, stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di consulenza ai cittadini, ivi inclusa una consulenza personale, al fine di garantire che l’applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. (22) Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta specifico è tuttavia necessario per i professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, a motivo di azione disciplinare o di condanna penale, non è più abilitato a spostarsi in un altro Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l’IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali. (23) Una delle maggiori difficoltà che un cittadino dell’Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza in materia di procedure amministrative a cui conformarsi. La direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati membri di favorire l’accesso semplificato al completamento di informazioni e procedure attraverso gli sportelli unici. I cittadini che intendono far riconoscere le proprie qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono già utilizzare gli sportelli unici se la loro situazione è contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego e i professionisti del settore sanitario non sono contemplati dalla direttiva 2006/123/CE e le informazioni disponibili rimangono insufficienti. Sussiste pertanto la necessità di specificare tali informazioni dal punto di vista dell’utente nonché garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la Commissione al fine di garantire che i professionisti, all’interno di tutta l’Unione, possano facilmente accedere a informazioni semplici, immediate e multilingue nonché al completamento delle procedure tramite gli sportelli unici. I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso altri siti web, quali il portale “La tua Europa”. (24) Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea intesi ad aggiornare l’allegato I, a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera professionale europea, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea, a definire gli adeguamenti dell’elenco delle attività di cui all’allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, IT 20 IT 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, a specificare le conoscenze e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell’allegato V, a introdurre modifiche all’elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell’allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell’allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, coinvolgendo anche esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (25) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo da parte degli Stati membri sull’esercizio da parte della Commissione delle competenze d’esecuzione25. (26) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di atti esecutivi al fine di stabilire regole comuni e uniformi concernenti la specifica di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, le traduzioni necessarie a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i particolari concernenti l’esame delle richieste di detta tessera, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza ed esattezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea nonché nel fascicolo dell’IMI, le condizioni e le procedure per rendere disponibile la tessera professionale europea, le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e i mezzi tecnici per verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale europea e l’istituzione del sistema di allerta, in considerazione della natura tecnica di tali atti esecutivi. (27) A seguito della positiva esperienza derivata dalla valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, occorre introdurre un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero notificare le professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi professionali. (28) Poiché gli obiettivi dell’azione da intraprendere, ovvero razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, e possono, per motivi di coerenza, trasparenza e compatibilità, essere meglio conseguiti a livello dell’Unione, questa può adottare 25 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. IT 21 IT misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi. (29) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. . (30) È opportuno pertanto modificare in tal senso la direttiva 2005/36/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2005/36/CE La direttiva 2005/36/CE è modificata come segue: (1) All’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: “La presente direttiva definisce inoltre le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché all’accesso e al riconoscimento di tirocini retribuiti esercitati in un altro Stato membro.” (2) All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata o un tirocinio retribuito in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.” (3) L’articolo 3 è modificato nel seguente modo: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;” ii) sono aggiunte le seguenti lettere: “j) “tirocinio retribuito”: l’esercizio di attività guidate e retribuite, il cui obiettivo è l’accesso a una professione regolamentata, consentito sulla base di un esame; IT 22   IT k) “tessera professionale europea”: un certificato elettronico rilasciato al professionista comprovante il riconoscimento delle sue qualifiche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante; l) “formazione permanente”: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle nozioni, delle abilità e delle competenze.” b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis, riguardo all’aggiornamento dell’allegato I, nei casi in cui tale riconoscimento è conforme alla presente direttiva. Se ritiene che il riconoscimento di cui al terzo comma non sia conforme alla presente direttiva, la Commissione adotta una decisione di esecuzione su tale non conformità al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie.” (4) All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione oppure, nei casi di cui all’articolo 4 septies, a una parte della stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.” (5) Sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 septies: “Articolo 4 bis Tessera professionale europea 1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire una tessera professionale europea al titolare di una qualifica professionale, su richiesta dello stesso e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 6. 2 .Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti previsti agli articoli da 4 ter a 4 sexies dopo la convalida della tessera da parte dell’autorità competente dello Stato membro di cui trattasi in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all’articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea è creata e convalidata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine in conformità agli articoli 4 ter e 4 quater. 4. Qualora il titolare di una qualifica intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III, o fornire servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo IT 23 IT 4, la tessera professionale europea deve essere creata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine e convalidata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità degli articoli 4 ter e 4 quinquies. 5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. Anche i centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter possono agire come autorità competenti per il rilascio di una tessera professionale europea. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile. 6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee per determinate professioni e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 58. 7. Tutte le eventuali spese a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d’origine e ospitanti e non devono dissuadere dal presentare una domanda di tessera. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis con riguardo alla definizione di criteri per il calcolo e la ripartizione delle spese. 8. Il riconoscimento di qualifiche mediante la tessera professionale europea costituisce un’alternativa al riconoscimento delle qualifiche professionali a norma delle procedure previste ai titoli II e III della presente direttiva. L’esistenza di una tessera professionale europea per una specifica professione non impedisce al titolare di una qualifica professionale di chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche secondo le procedure, le condizioni, i requisiti e i termini stabiliti dalla presente direttiva, che sono diversi da quelli previsti per la tessera professionale europea. Articolo 4 ter Domanda di tessera professionale europea e creazione del fascicolo IMI 1. Gli Stati membri prevedono che il titolare di una qualifica professionale possa presentare domanda di tessera professionale europea mediante qualsiasi mezzo, anche con uno strumento online, all’autorità competente dello Stato membro d’origine. 2. Le domande sono eventualmente corredate della documentazione richiesta all’articolo 7, paragrafo 2, e all’allegato VII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo alla definizione dei dettagli relativi alla documentazione. IT 24   IT 3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine accusa ricezione della domanda e informa senza indugio il richiedente, dopo la presentazione della domanda, di eventuali documenti mancanti. Essa deve inoltre creare per la domanda un fascicolo, contenente tutti i documenti giustificativi, nell’ambito del sistema d’informazione del mercato interno (IMI), come previsto dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio(*). Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitante non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per garantire l’integrità, la riservatezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera stessa, come la possibilità di scaricarla o di aggiornare il fascicolo. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 58. Articolo 4 quater Tessera professionale europea per la prestazione temporanea di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4 1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro due settimane dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati costituisce la dichiarazione di cui all’articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi. 2. La decisione dello Stato membro d’origine, oppure l’assenza di decisione entro il termine di due settimane previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno. 3. Il titolare di una tessera professionale europea che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli della comunicazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, oppure intenda continuare a prestarli oltre il periodo di due anni stabilito al paragrafo 1, può continuare a utilizzare la tessera professionale europea di cui al paragrafo 1. In tali casi, il titolare della tessera professionale europea è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 7. 4. La tessera professionale europea è valida per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare nello Stato membro d’origine, sulla base dei documenti e delle informazioni inseriti nel fascicolo IMI. Articolo 4 quinquies Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 IT 25 IT 1. Al ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare e a confermare entro due settimane l’autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all’autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d’origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura. 2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d’origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di un mese. 3. Nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un periodo di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la convalida della tessera professionale europea trasmessa dallo Stato membro d’origine, se intende riconoscere le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di due mesi. 4. Se lo Stato membro ospitante sottopone il richiedente a una prova attitudinale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, il richiedente deve essere in grado di prestare il servizio entro un mese dall’adozione della decisione in conformità del paragrafo 3. 5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda ulteriori informazioni entro un mese dalla data di ricezione della tessera professionale europea dallo Stato membro d’origine, detta tessera professionale europea va ritenuta convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso lo Stato membro ospitante. 6. Le misure intraprese dallo Stato membro di origine in conformità del paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. 7. Le decisioni dello Stato membro d’origine e ospitante ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l’assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d’origine possono essere oggetto di un ricorso di diritto interno nello Stato membro interessato. Articolo 4 sexies Elaborazione dei dati relativi alla tessera professionale europea e accesso agli stessi 1. Le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti devono aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull’esercizio IT 26   IT delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più ritenute necessarie. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI devono essere informate di qualsivoglia modifica dall’autorità competente interessata. 2. L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante e al titolare della tessera professionale europea in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**). 3. Le informazioni relative ai singoli richiedenti sono elaborate unicamente dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitante per gli scopi previsti dalla tessera professionale europea, conformemente alle disposizioni in materia di tutela della pubblica sicurezza e della salute e alla direttiva 95/46/CE. 4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all’esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. 5. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia momento, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo il rilascio della tessera professionale europea. 6. Con riguardo all’elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che le incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 e all’elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un’autorità di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(***). 7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l’autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 58. IT 27 IT Articolo 4 septies Accesso parziale 1. L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale a un’attività professionale sul proprio territorio se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che, in realtà, l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere pieno accesso alla professione regolamentata in detto Stato; b) l’attività professionale può essere di fatto separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante. Ai fini della lettera b), un’attività è da ritenersi separabile se è esercitata in qualità di attività autonoma nello Stato membro d’origine. 2. L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la salute pubblica, permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario. 3. Le domande di stabilimento nello Stato membro ospitante sono esaminate in conformità del titolo III, capi I e IV, in caso di stabilimento nello Stato membro ospitante. 4. Le domande di prestazione di servizi temporanei nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica e di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II. 5. In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine dopo che è stato accordato l’accesso parziale. ————- (*) GU [regolamento IMI] (**) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 (***) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1”. (6) L’articolo 5 è così modificato: (a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno due anni nel corso dei 10 anni che precedono la IT 28   IT prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la condizione che esige due anni di esercizio della professione non si applica nei seguenti casi: a) la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata; b) il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, a condizione che la residenza abituale del destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore e che la professione non figuri nell’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 4. (b) è inserito il seguente paragrafo 4: “4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante sono da ritenersi esclusi dalla prestazione di servizi.”. (7) L’articolo 7 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) per le professioni nel settore della sicurezza e nel settore della sanità, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova dell’assenza di sospensioni temporanee e definitive dall’esercizio della professione e di condanne penali”. ii) è aggiunta la seguente lettera f): “f) in presenza di titolo di formazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante.” (b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: “2 bis. La dichiarazione fornita da un prestatore di servizi è valida per tutto il territorio dello Stato membro in oggetto.” (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “4. All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo II o III, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine. IT 29 IT Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche al fine di evitare un danno grave alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l’inserimento nell’elenco di ciascuna di queste professioni. Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l’autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l’autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta nel mese che segue la notifica e la decisione è presa entro il secondo mese successivo alla risoluzione della difficoltà. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall’esperienza professionale o dalla formazione permanente del prestatore, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le nozioni o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del terzo comma. In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato al terzo e quarto comma, la prestazione di servizi può essere effettuata. Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.”. (8) All’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento informazioni circa i corsi di formazione sostenuti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 56.” (9) L’articolo 11 è così modificato: (a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: “Ai fini dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:”. (b) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: IT 30   IT “ii) una formazione regolamentata oppure, nel caso di professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che il diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro d’origine;” (c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: “d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale oppure, se applicabile nello Stato membro d’origine, di un numero equivalente di crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore o un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post- secondari della durata di oltre quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale oppure, se applicabile nello Stato membro d’origine, di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.” (d) il secondo comma è soppresso. (10) All’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente: “È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o meno di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d’accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.” (11) L’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Articolo 13 Condizioni del riconoscimento 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. IT 31   IT Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro. 2. L’accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti in possesso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 11, rilasciato da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro; b) attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata. 3. Nel caso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui all’articolo 11, lettera c), punto i), lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato o certificato dallo Stato membro d’origine. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell’articolo 11, lettere d) o e).” (12) L’articolo 14 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse, sul piano delle attività professionali, da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante.” (b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell’Unione, essa adotta, al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, una decisione di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.” (c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: IT 32 IT “Per la professione di notaio, lo Stato membro ospitante può, quando determina la misura di compensazione, prendere in considerazione le attività specifiche di tale professione sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne la legge da applicare.” (d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione e che in termini di contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze, le capacità e le competenze da questi acquisite nel corso della sua esperienza professionale e mediante l’apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di sostituire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.” (e) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7: “6. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare essa: a) indica il livello di qualifica richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica detenuto dal richiedente in conformità della classificazione stabilita all’articolo 11; b) indica la materia, o le materie, in cui sono state individuate differenze sostanziali; c) spiega in cosa consistano tali differenze sostanziali; d) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali impediscono al richiedente di esercitare la propria professione in modo soddisfacente sul territorio dello Stato membro ospitante; e) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali non possono essere compensate da nozioni, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale e attraverso l’apprendimento permanente. 7. La prova attitudinale di cui al paragrafo 1 è organizzata almeno due volte all’anno e i richiedenti devono essere autorizzati a ripetere almeno una volta la prova nel caso non la superino al primo tentativo.”. (13) L’articolo 15 è soppresso. (14) L’articolo 20 è sostituito dal seguente: IT 33   IT “Articolo 20 Adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adeguamento delle liste di attività, di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una restrizione dell’ambito delle attività collegate alle singole categorie.”. (15) All’articolo 21, i paragrafi 4, 6 e 7 sono soppressi. (16) È inserito il seguente articolo 21 bis: “Articolo 21 bis Procedura di notifica 1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione nei settori disciplinati dal presente capo. Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica effettuata in conformità del disposto del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che dimostri la conformità dei titoli ai requisiti pertinenti della presente direttiva. La relazione è redatta da un’autorità o da un ente appropriati, designati dallo Stato membro e in grado di valutare la conformità dei titoli alla presente direttiva. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di adeguare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, inserendo e aggiornando le denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di cui sopra ed eventualmente l’organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale. 4. Se ritiene non conformi alla presente direttiva gli atti notificati di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa a tale non conformità entro sei mesi dall’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.” (17) All’articolo 22 è aggiunto il seguente secondo comma: “Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno successivo alla data indicata all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche sulle rispettive procedure di formazione e di istruzione permanente concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabile dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche e farmacisti.” IT 34   IT (18) L’articolo 24 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, e almeno 5 500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università. Per coloro che hanno iniziato gli studi prima del 1° gennaio 1972 la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di sei mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.”. (b) è inserito il seguente paragrafo 4: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza delle conoscenze delle scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), rispetto al progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tali conoscenze devono comportare; (b) il livello di adeguata conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie per tali conoscenze alla luce del progresso scientifico e degli sviluppi del sistema di istruzione negli Stati membri; (c) l’adeguatezza delle conoscenze dei problemi e dei metodi clinici di cui al paragrafo 3, lettera c), e le necessarie competenze che tali conoscenze devono comportare alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (d) l’adeguatezza dell’esperienza clinica di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale esperienza deve comportare alla luce del progresso scientifico e tecnico e degli sviluppi del sistema di istruzione negli Stati membri.” (19) L’articolo 25 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. L’ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di un ciclo di formazione medica di base, di cui all’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale sono state acquisite le appropriate conoscenze di medicina di base.” (b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: “3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della formazione medica specialistica, se detti aspetti sono già stati seguiti durante il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3 dell’allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata ottenuta dal professionista in detto Stato membro. Gli Stati membri devono garantire che l’esenzione accordata non superi un terzo della IT 35 IT durata minima dei corsi di formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia, fornendo inoltre una dettagliata giustificazione di dette esenzioni parziali.” (c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.” (20) All’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’inclusione, nel punto 5.1.3 dell’allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di aggiornare la presente direttiva a seguito di eventuali modifiche della legislazione nazionale.”. (21) All’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di un ciclo di formazione medica di base di cui all’articolo 24, paragrafo 2.”. (22) L’articolo 31 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 12 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d’ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.” (b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo alle modifiche dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico e agli sviluppi del sistema di istruzione.”. (c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: “La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi, consistenti almeno in 4 600 ore d’insegnamento teorico e clinico. L’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a coloro che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.” IT 36 IT (d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza della conoscenza delle scienze di assistenza infermieristica generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), in considerazione del progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tale conoscenza dovrebbe comportare, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione; (b) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), e le competenze necessarie per tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi del sistema di istruzione; (c) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), e le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione; (d) l’adeguatezza dell’esperienza clinica di cui al paragrafo 6, lettera c), e le competenze necessarie derivanti da tale esperienza clinica, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione.”. (23) L’articolo 33 è così modificato: (a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. Gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche di infermiere responsabile dell’assistenza generale se il richiedente ha iniziato la formazione prima del [inserire la data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata] e il criterio di ammissione prevedeva all’epoca dieci anni o un livello equivalente di formazione scolastica generale, ma altrimenti la qualifica soddisfa tutti i requisiti formativi di cui all’articolo 31.” (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31, sancita dal titolo di “licenza di infermiere” ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità del 12 aprile 2010 che modifica il regolamento del Ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 21 aprile 2010 n. 65, pag. 420), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni e di competenze paragonabile a quello degli IT 37 IT infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, punto 5.2.2.”. (24) L’articolo 34 è così modificato: (a) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: “La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un’università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università. “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adeguamento dell’elenco indicato al punto 5.3.1 dell’allegato V al fine di adattarlo al livello del progresso scientifico e tecnico.” (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza del livello di conoscenza delle scienze odontoiatriche e il livello di conoscenza del metodo scientifico di cui al paragrafo 3, lettera a), nonché le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi recenti del sistema di istruzione; (b) l’adeguatezza del livello di conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione; (c) l’adeguatezza della conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera c), nonché le competenze necessarie derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (d) l’adeguatezza della conoscenza nel campo delle discipline e dei metodi clinici, di cui al paragrafo 3, lettera d), nonché le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (e) l’adeguatezza dell’esperienza clinica di cui al paragrafo 3, lettera e), alla luce dei recenti sviluppi nel sistema di istruzione.”. (25) L’articolo 35 è così modificato: (a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico della durata minima di tre anni, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, sotto controllo delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.” IT 38   IT (b) al paragrafo 2 il terzo comma è soppresso; (c) è inserito il seguente paragrafo 4: “4. “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adeguamento del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2 con l’intenzione di adattarlo al progresso scientifico e tecnico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’inclusione, nell’allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di adattare la presente direttiva alla luce di eventuali modifiche della legislazione nazionale.” (26) L’articolo 38 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: “La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all’allegato V, punto 5.4.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adeguamento dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.” (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza della conoscenza delle scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che discendono da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (b) l’adeguatezza della conoscenza della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute di cui al paragrafo 3, lettera b), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (c) l’adeguatezza delle conoscenze su comportamento, protezione e malattie degli animali, di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (d) l’adeguatezza della conoscenza della medicina preventiva di cui al paragrafo 3, lettera e), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (e) l’adeguatezza delle conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera f), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; IT 39   IT (f) l’adeguatezza delle conoscenze relative alla pratica clinica e ad altre esperienze pratiche di cui al paragrafo 3, lettera h), nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce dei recenti sviluppi dei sistemi di istruzione.”. (27) L’articolo 40 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis in merito alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo ai progressi nel settore dell’istruzione, scientifici e tecnici.” (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. L’accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono: (a) compimento di almeno 12 anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione ad una scuola di ostetricia per la possibilità I; (b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.” (c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di specificare: (a) l’adeguatezza della conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (b) l’adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (c) l’adeguatezza dell’esperienza clinica, di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme in ambito di istruzione e del progresso scientifico e tecnologico; (d) l’adeguatezza della comprensione della formazione del personale sanitario e l’esperienza di collaborazione con tale personale, di cui al paragrafo 3, lettera e, nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme nel settore dell’istruzione e del progresso scientifico e tecnologico.” (28) All’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: IT 40 IT “1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: (a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni; (b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2; (b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.” (29) All’articolo 43 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. Per i titoli di formazione di ostetrica, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del [inserire la data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata] e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni o un livello equivalente di formazione scolastica generale, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale avente come requisito 10 anni di formazione (o un livello equivalente), prima di iniziare la formazione da ostetrica, nell’ambito della possibilità II.” (30) L’articolo 44 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: (a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università; (b) al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo. Il ciclo di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo verte almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo all’adeguamento dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico. Gli adeguamenti di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi esistenti concernenti la IT 41   IT struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche.” (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza della conoscenza dei medicinali e delle sostanze usate nella produzione dei medicinali, di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (b) l’adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (c) l’adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (d) l’adeguatezza della conoscenza necessaria per valutare i dati scientifici, di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico.”. (31) All’articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera h): “h) segnalare alle autorità competenti gli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici.” (32) L’articolo 46 è sostituito dal seguente: “Articolo 46 Formazione di architetto 1. La durata della formazione di un architetto è di almeno sei anni e può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti. La formazione in uno Stato membro prevede uno dei seguenti elementi: (a) almeno quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, e almeno due anni di tirocinio retribuito; (b) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, e almeno un anno di tirocinio retribuito. 2. Questo insegnamento di livello universitario, il cui elemento principale è l’architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l’acquisizione delle seguenti nozioni, abilità e competenze: IT 42 IT (a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; (b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti; (c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; (d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; (e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo; (f) capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; (g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione; (h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; (i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; (j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; (k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale. 3. Il tirocinio retribuito deve essere effettuato in uno Stato membro, sotto la supervisione di una persona che offra adeguate garanzie per quanto concerne l’attitudine a fornire una formazione pratica. Deve essere svolto al termine dell’insegnamento di cui al paragrafo 1. Il completamento del tirocinio retribuito deve essere attestato da un certificato che accompagna il titolo di formazione. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l’adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera i), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnico e dei recenti sviluppi nel settore dell’istruzione; IT 43   IT (b) le capacità di progettazione di cui al paragrafo 2, lettera j), e le competenze necessarie che tale livello di capacità comporta, alla luce del progresso tecnico e dei recenti sviluppi nel settore dell’istruzione.” (33) L’articolo 47 è sostituito dal seguente: “Articolo 47 Deroghe alle condizioni della formazione di architetto In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfare l’articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti dell’articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all’articolo 46, paragrafo 1, primo comma.” (34) All’articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del [inserire la data, ossia due anni dopo la data indicata all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma].” (35) Nel titolo III è aggiunto il seguente capo III bis: “Capo III bis Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni Articolo 49 bis Quadro comune di formazione 1. Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione di cui trattasi, uno Stato membro deve accordare ai titoli di formazione acquisiti sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 2. Tali criteri devono rispettare le specifiche indicate al paragrafo 3. 2. Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni: (a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti rispetto al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione di cui al titolo III, capo I; (b) la professione in esame è già regolamentata in almeno un terzo degli Stati membri; IT 44 IT (c) l’insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; (d) le conoscenze, le capacità e le competenze del quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche, come definito nell’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente(*); (e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo III, capo III; (f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata; (g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro senza dover necessariamente essere membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per specificare l’insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché le qualifiche del quadro di formazione comune. 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione il titolo professionale che può essere acquisito in conformità del quadro di formazione comune di cui al paragrafo 3. 5. Uno Stato membro può chiedere una deroga all’applicazione sul suo territorio del quadro di formazione comune di cui al paragrafo 3 qualora l’applicazione comporti l’introduzione di una nuova professione regolamentata sul suo territorio o la modifica, a livello nazionale, di fondamentali principi vigenti in materia di organizzazione delle professioni, in particolare per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso a tali professioni o ancora qualora detto Stato membro non intenda collegare il sistema nazionale di qualifiche alle qualifiche previste dal quadro di formazione comune. La Commissione può adottare una decisione di esecuzione al fine di accordare tale deroga agli Stati membri. Articolo 49 ter Verifiche professionali comuni 1. Ai fini del presente articolo, per “verifica professionale comune” si intende una prova attitudinale intesa a valutare la capacità di un professionista di esercitare una data professione in tutti gli Stati membri in cui la stessa è disciplinata. Il superamento della verifica professionale comune permette l’accesso alle attività professionali in questione e il loro esercizio in uno Stato membro alle stesse condizioni applicabili ai detentori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro. 2. Ogni verifica professionale comune deve rispettare le seguenti condizioni: IT 45   IT (a) consente la mobilità a un numero maggiore di professionisti rispetto al sistema generale di riconoscimento dei titoli di formazione di cui al titolo III, capo I; (b) la professione in esame è già regolamentata in almeno un terzo degli Stati membri; (c) la verifica professionale comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata; (d) la verifica professionale comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla verifica stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover necessariamente essere membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis riguardo alle condizioni di tali verifiche professionali comuni ———– (*) GU C 111 del 6.5.2008, pag.1.” (36) All’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: “3 bis. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all’esercizio di una delle sue attività professionali.” (37) All’articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Uno Stato membro non può riservare l’impiego di un titolo professionale ai detentori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l’associazione o l’organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.”. (38) All’articolo 53 è aggiunto il seguente paragrafo 2: “Uno Stato membro verifica che eventuali controlli sulle conoscenze linguistiche siano svolti da un’autorità competente, dopo l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 4 ter, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull’adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare. Nel caso di professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche riguardanti tutti i professionisti interessati se ciò è espressamente previsto dal sistema sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti rappresentative. IT 46 IT Il controllo linguistico è limitato alla conoscenza di una delle lingue ufficiali dello Stato membro a scelta dall’interessato, deve essere proporzionato all’attività da eseguire e non deve comportare alcuna spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli.” (39) Al titolo IV è inserito il seguente articolo 55 bis: “Articolo 55 bis Riconoscimento del tirocinio retribuito Al fine di garantire l’accesso a una professione regolamentata, lo Stato membro di origine riconosce il tirocinio retribuito effettuato in un altro Stato membro e certificato da un’autorità competente di questo Stato membro.” (40) Il titolo del titolo V è sostituito dal seguente: “Titolo V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CON RIGUARDO ALL’ATTUAZIONE”. (41) All’articolo 56, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). ——— (*) GU L 201 del 31.7.2002, pag.37.” (42) È inserito il seguente articolo 56 bis: “Articolo 56 bis Sistema di allerta 1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell’identità di un professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali: (a) medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4; (b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3; (c) infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.2.2; IT 47 IT (d) dentista in possesso delle qualifiche professionali elencate nell’allegato V, punto 5.3.2; (e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3; (f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2, tranne qualora sia già stato notificato in applicazione dell’articolo 32 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*); (g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2; (h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2; (i) possessori dei certificati di cui all’allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. (j) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 37 e 43. Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che vieta l’esercizio dell’attività professionale al professionista in oggetto. 2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, quando un professionista stabilito in uno Stato membro esercita un’attività professionale con un titolo professionale diverso da quello di cui al paragrafo 1 e nel quadro della presente direttiva, uno Stato membro informa tempestivamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi, collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente in un altro Stato membro. Tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un’autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali. Gli altri Stati membri possono richiedere informazioni aggiuntive alle condizioni indicate negli articoli 8 e 56. 3. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. 4. Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all’invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso al giudice nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione il professionista ha intentato un ricorso. IT 48   IT 5. La Commissione adotta atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta. L’atto di esecuzione include disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, sulle ulteriori informazioni intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle allerte, sui diritti di accesso ai dati, sulle modalità di correzione delle informazioni contenute nelle allerte e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 58. —————- (*) GU L 376 del 27.12.2006, pag.36.” (43) L’articolo 57 è sostituito dal seguente: “Articolo 57 Accesso in linea centrale alle informazioni 1. Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili in linea e regolarmente aggiornate tramite gli sportelli unici: (a) elenco di tutte le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e del centro di assistenza di cui all’articolo 57 ter; (b) elenco di tutte le professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, indicando il funzionamento e le autorità competenti per il rilascio; (c) elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, nella legislazione e nella regolamentazione nazionale; (d) elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii); (e) tutti i requisiti, le procedure e le formalità indicati nella presente direttiva, per ciascuna professione regolamentata nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare; (f) modalità di ricorso avverso le decisioni delle autorità competenti a norma della legislazione e della regolamentazione nazionali. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate. 3. Gli Stati membri verificano che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano il più rapidamente possibile a qualsiasi richiesta di informazione loro rivolta. A tal fine gli sportelli unici possono anche inoltrare dette richieste di IT 49   IT informazioni ai centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter, informandone i richiedenti. 4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a garantire che gli sportelli unici forniscano le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio. 5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.” (44) È inserito il seguente articolo 57 bis: “Articolo 57 bis Procedure per via elettronica 1. Gli Stati membri si adoperano affinché a tutti i requisiti, le procedure e le formalità concernenti aspetti oggetto della presente direttiva possano essere facilmente data attuazione a distanza e per via elettronica attraverso lo sportello unico pertinente. 2. Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento della prova attitudinale o del periodo di adattamento di cui all’articolo 14, paragrafo 1. 3. Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) per l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione(**) e a prevedere misure tecniche per l’elaborazione dei formati delle firme elettroniche avanzate definiti nella decisione 2011/130/UE(***). 4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta presso uno sportello unico. (*) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12 (**) GU L 274, del 20.10.2009, pag. 36 (***) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.” (45) È inserito il seguente articolo 57 ter: “Articolo 57 ter Centri di assistenza 1. Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il [inserire data, ossia il termine di attuazione] un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini e ai centri degli IT 50   IT altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l’esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico. 2. I centri di assistenza degli Stati membri ospiti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d’origine nonché con le autorità competenti e gli sportelli unici nello Stato membro ospitante. 3. Tutte le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e trasmettere informazioni su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta. 4. Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest’ultima sulle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.”. (46) L’articolo 58 è sostituito dal seguente: “Articolo 58 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.” (47) È inserito il seguente articolo 58 bis: “Articolo 58 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4 bis, paragrafo 7, all’articolo 4 ter, paragrafo 2, all’articolo 20, all’articolo 21 bis, paragrafo 3, all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafi 2 e 7, all’articolo 34, paragrafi 2 e 4, all’articolo 35, paragrafo 4, all’articolo 38, paragrafi 1 e 4, all’articolo 40, paragrafi 1 e 4, all’articolo 44, paragrafi 2 e 4, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 49 bis, paragrafo 3, e all’articolo 49 ter, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [inserire la data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata ]. 3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4 bis, paragrafo 7, all’articolo 4 ter, paragrafo 2, all’articolo 20, all’articolo 21 bis, paragrafo 3, IT 51 IT all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafi 2 e 7, all’articolo 34, paragrafi 2 e 4, all’articolo 35, paragrafo 4, all’articolo 38, paragrafi 1 e 4, all’articolo 40, paragrafi 1 e 4, all’articolo 44, paragrafi 2 e 4, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 49 bis, paragrafo 3 e all’articolo 49 ter, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4 bis, paragrafo 7, dell’articolo 4 ter, paragrafo 2, dell’articolo 20, dell’articolo 21 bis, paragrafo 3, dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26, paragrafo 2, dell’articolo 31, paragrafi 2 e 7, dell’articolo 34, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 35, paragrafo 4, dell’articolo 38, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 40, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 44, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 46, paragrafo 4, dell’articolo 49 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 49 ter, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”. (48) L’articolo 59 è sostituito dal seguente: “Articolo 59 Trasparenza 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate previste dalla rispettiva legislazione nazionale entro il [inserire la data, ossia la fine del periodo di attuazione]. Le eventuali modifiche apportate a tale elenco di professioni regolamentate vanno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico contenente tali informazioni. 2. Gli Stati membri valutano se, in base al loro ordinamento giuridico, i requisiti stabiliti per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, sono compatibili con i seguenti principi: (a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o del luogo di residenza; (b) i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; (c) i requisiti devono permettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito e limitarsi a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. IT 52 IT 3. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un’associazione o un’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione obbligatoria a un’associazione o un’organizzazione. 4. Entro il [inserire la data, ossia la fine del periodo di attuazione], gli Stati membri trasmettono le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 2. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 2 entro sei mesi dall’adozione della misura. 5. Entro il [inserire la data, ossia la fine del periodo di attuazione], e successivamente con frequenza biennale, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi. 6. La Commissione trasmette le relazioni agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati. 7. La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione*, che può formulare osservazioni in merito a detta relazione. 8. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione presenta entro il [inserire la data – un anno dopo la fine del periodo di attuazione] le proprie conclusioni definitive al Consiglio e al Parlamento europeo, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative (*) GU L 79 del 20.3.2007, pag.38.” (49) All’articolo 61, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Eventualmente la Commissione adotta una decisione di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.”. (50) Gli allegati II e III sono soppressi. (51) All’allegato VII, punto 1, è aggiunta la seguente lettera g): “g) la prova dell’assenza di sospensione temporanea dall’esercizio della professione o di condanne penali, se lo Stato membro la richiede ai propri cittadini, ” Articolo 2 Modifica del [regolamento IMI] Nell’allegato I del [regolamento IMI], il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: IT 53   IT “2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*): articoli da 4 bis a 4 sexies, articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 51, articolo 56 e articolo 56 bis. (*) GU L 255 del 30.9.2005, pag.22.” Articolo 3 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [inserire la data – due anni dopo l’entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente IT 54   IT SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4 Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7 Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2 Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate IT 55 IT SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 6. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 6.1. Titolo della proposta/iniziativa Direttiva n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 6.2. Settore/settori interessato nella struttura ABM/ABB26 Mercato interno – Economia basata sulle conoscenze Mercato interno – Servizi 6.3. Natura della proposta/iniziativa ? La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 6.4. Obiettivi 6.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Nella Comunicazione “Atto per il mercato unico, dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia” (COM(2011) 206 definitivo), la Commissione ha individuato l’esigenza di ammodernamento della legislazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In tale contesto, l’Atto per il mercato unico (AMU) menziona esplicitamente la creazione di una tessera professionale europea (European Professional Card, EPC) come strumento (sotto forma di certificato elettronico) per facilitare la mobilità dei professionisti e allo stesso tempo rafforzare la fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri apportando, infine, vantaggi sia ai consumatori che ai datori di lavoro. La creazione dell’EPC dovrebbe aumentare l’efficienza delle attuali procedure di riconoscimento e aiutare a ridurre i costi. Una delle principali caratteristiche dell’EPC sarà il suo utilizzo di un ufficio di controllo UE comune, per la precisione il sistema d’informazione del mercato interno (“IMI”) che verrà ulteriormente potenziato grazie alla nuova funzionalità dell’EPC. L’EPC dovrebbe diventare uno strumento opzionale e volontario per i professionisti interessati ma obbligatorio per le autorità competenti. A parte l’EPC, la funzione di ufficio di controllo dell’IMI dovrebbe essere inoltre utilizzata per istituire un meccanismo di allerta su scala europea, per mezzo del quale gli Stati membri si avvisano l’un l’altro in merito a professionisti che non hanno più il permesso di esercitare a causa di sanzioni penali o disciplinari, nonché per supportare la notifica di nuovi diplomi. 26 ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (fissazione del bilancio per attività). IT 56   IT L’IMI è uno strumento di comunicazione online sviluppato dalla Commissione europea e offerto come servizio gratuito agli Stati membri fino dal 2008. Al momento viene utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno. L’IMI permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese, secondo metodi di lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri. L’IMI aiuta gli utenti a i) individuare la giusta autorità da contattare, ii) comunicare con essa servendosi di un repertorio di domande e risposte pretradotte e iii) seguire l’iter della domanda di informazioni grazie a un meccanismo di tracciabilità. La proposta di utilizzare l’IMI come ufficio di controllo per l’emissione e il monitoraggio continuato delle EPC e un meccanismo di allerta è in linea con la politica espressa dalla Commissione. Pertanto, nelle sue comunicazioni sull’Atto per il mercato unico la Commissione ha specificato che tale sistema andrebbe, preferibilmente, usato come strumento di partenariato per l’attuazione delle regole del mercato unico nelle future proposte della Commissione. Nel contesto della strategia di espansione dell’IMI, adottata dalla Commissione, verrà sviluppato in ambito IMI uno strumento per le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione. Tale strumento può inoltre essere utilizzato per la notifica di nuovi diplomi ai sensi della direttiva. 6.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 8: facilitare il libero movimento dei professionisti qualificati all’interno dell’UE Una delle attività principali all’interno dell’obiettivo è lo sviluppo di una proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche professionali allo scopo di semplificare e modernizzare in modo significativo tutto il processo, compresa l’introduzione e l’uso delle tessere professionali europee. L’obiettivo complessivo della presente misura è accelerare il processo di decisione sul riconoscimento di qualifiche professionali e aumentare il numero di richieste in materia. Al fine di raggiungere questi obiettivi, si prevede il ricorso alle seguenti attività: 1. aumento della trasparenza su tutta la procedura per mezzo dell’istituzione di un’interfaccia pubblica per permettere ai professionisti i) di vedere gli elenchi di documenti richiesti per la richiesta e ii) richiedere e ottenere dalle autorità competenti pertinenti una EPC online; 2. aumentare il coinvolgimento dello Stato membro d’origine nella procedura al fine di facilitare l’elaborazione delle domande da parte dello Stato membro ospitante attraverso l’uso obbligatorio dell’IMI come ufficio di controllo (da parte di tutte le IT 57   IT autorità competenti). Per meglio rispondere ad un ruolo di maggiore peso all’interno della procedura, l’IMI dovrebbe essere ulteriormente sviluppato al fine di sostenere l’EPC; 3. facilitare la diffusione di allerte riguardanti i professionisti. 4. facilitare il processo di notifica dei titoli formali (diplomi) per mezzo dell’IMI. Obiettivo specifico n. 12: sviluppare pienamente il potenziale del sistema d’informazione del mercato interno (IMI) per contribuire al miglioramento dell’applicazione della normativa in materia di mercato unico. L’uso dell’IMI è obbligatorio ai sensi della direttiva dei servizi e lo diventerà anche ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali riveduta. La proposta attuale, ovvero utilizzare il sistema IMI per il rilascio e la gestione dell’EPC come meccanismo di allerta e sistema di notifica dei nuovi diplomi, è in linea con la politica della Commissione sulla futura espansione dell’IMI in altre aree della legislazione UE (come espresso nella comunicazione “Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema d’informazione del mercato interno (COM(2011) 75 definitivo) (“comunicazione su una strategia per l’IMI”).) Attività ABM/ABB interessate 12/02 01: attuazione e sviluppo del mercato interno IT 58   IT 6.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La proposta prevede: 1. Un alto livello di certezza del diritto per quanto riguarda la gestione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini UE per mezzo dell’IMI; 2. Un alto livello di trasparenza per quanto riguarda la gestione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini UE; 3. Facilitazione e riduzione del carico amministrativo da parte delle autorità competenti a livello nazionale; 4. Contenimento dei costi grazie al riutilizzo e alla reingegnerizzazione in nuovi settori di uno strumento informatico già esistente anziché istituire nuovi strumenti che rispondono a una sola finalità, sia a livello UE che nazionale, al fine di trarre vantaggio dalle economie di scala e di diversificazione; 6. Maggiore integrazione nella cooperazione tra gli Stati membri, poiché la direttiva dei servizi già prevede un meccanismo di allerta per molti professionisti, fatta eccezione per i professionisti del settore sanitario in cui i rischi per la salute pubblica sono significativi. 6.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori per il monitoraggio della realizzazione della proposta/iniziativa. La proposta contribuirà ad una più efficace applicazione delle leggi UE nell’ambito delle qualifiche professionali e permetterà di risparmiare costi di gestione, manutenzione e sviluppo di risorse informatiche. I suoi effetti diretti possono essere misurati con i seguenti indicatori: – numero di professioni che si affidano al meccanismo EPC/IMI per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE. Di fatto l’EPC non viene introdotta o imposta automaticamente a tutte le professioni regolamentate; – il numero di richieste di EPC effettuate attraverso l’IMI su base annuale; – la velocità media della procedura per l’EPC – il numero di autorità competenti che usano attivamente il sistema per lo scambio di informazioni (cioè non sono semplicemente registrate come utenti); – il numero di notifiche di nuovi diplomi effettuate. – la soddisfazione dell’utente misurata attraverso sondaggi. IT 59   IT 6.5. Motivazione della proposta/iniziativa 6.5.1. Necessità da coprire nel breve o lungo termine La proposta aumenterà l’efficienza del processo di riconoscimento delle qualifiche professionali e la mobilità temporanea dei professionisti in quanto vi sarà una sola procedura applicata a tutti, basata su di una piattaforma informatica comune paneuropea. Il sistema EPC/IMI si applicherà alle professioni che hanno richiesto di essere incluse in questo nuovo processo e in seguito verrà esteso progressivamente ad altre professioni. Sotto questo aspetto i costi iniziali sono più limitati e le future estensioni trarranno beneficio delle economie di scala. Inoltre è necessario stabilire un meccanismo di allerta per i professionisti interdetti dalla pratica di una professione. Allo stesso tempo, considerando che il sistema IMI già esiste, i nuovi processi assicureranno un livello più alto di certezza del diritto in materia di trattamento dei dati personali all’interno dell’IMI, in linea con il regolamento IMI attualmente in discussione nel Consiglio e nel Parlamento europeo. Esso inoltre trarrà vantaggio dalle economie di diversificazione. 6.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea Data la natura dell’IMI di strumento di comunicazione centralizzato, sviluppato e gestito dalla Commissione, è chiaro che tale strumento faciliterà l’introduzione e il funzionamento senza problemi del processo di rilascio dell’EPC oltre a rappresentare un buon meccanismo di allerta tra Stati membri. La Commissione offre l’IMI come servizio gratuito agli Stati membri, assicurandone il mantenimento e lo sviluppo, un servizio di assistenza e l’hosting per l’infrastruttura informatica. Queste mansioni non possono essere eseguite in modo decentralizzato. L’IMI supera gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera quali barriere linguistiche, differenze culturali in ambito amministrativo e lavorativo e mancanza di procedure predefinite per lo scambio di informazioni. Grazie al coinvolgimento degli Stati membri nella progettazione del sistema, l’IMI offre metodi di lavoro uniformi, concordati da tutti gli Stati membri. 6.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe L’IMI è stato lanciato nel 2008. Circa 6 700 autorità competenti e 11 000 utenti sono attualmente registrati nel sistema. Nel 2010 ci sono stati circa 2 000 scambi di informazioni. L’IMI è stato utilizzato nel contesto della direttiva sulle qualifiche professionali dal 2008. L’esperienza è stata molto positiva, come dimostra il numero di domande, nonché l’accordo esistente tra Stati membri per estenderlo a tutte le professioni. C’è una forte domanda da parte degli Stati membri di ampliare l’uso dell’IMI a tutti i possibili livelli in cui la cooperazione ravvicinata è considerata indispensabile. La ragione dietro questa forte domanda è il fatto che le attuali procedure di riconoscimento sono troppo lunghe e laboriose. Manca inoltre un meccanismo di IT 60   IT allerta per le professioni del settore sanitario. La gran parte delle parti interessate richiede che questa lacuna sia risolta. Infine, gestire un sistema di notifica senza uno strumento di tipo informatico è un compito troppo complesso e laborioso. 6.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La comunicazione della Commissione “Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)” (COM(2011) 75 definitivo) ha tracciato il piano per la futura espansione dell’IMI in altre aree del diritto dell’UE. La comunicazione della Commissione “Atto per il mercato unico” ha inoltre sottolineato l’importanza dell’efficace riconoscimento delle qualifiche professionali e della creazione di una tessera professionale europea27. Per quanto riguarda il meccanismo di allerta, la direttiva dei servizi (direttiva 2006/123/CE) prevede l’obbligo di allerta per alcuni ma non tutti gli operatori che offrono servizi professionali. La lacuna più grave riguarda i professionisti del settore sanitario, a cui non si applica la direttiva dei servizi. L’accesso all’interfaccia pubblica per le domande di tessere professionali europee può essere conferito, tra l’altro, anche attraverso gli sportelli unici. 27 Vedere nota 6 sopra. IT 61   IT 6.6. Durata e incidenza finanziaria ? La proposta/iniziativa ha durata illimitata – Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al 2014, – seguito da un funzionamento a pieno ritmo. I costi operativi, di hosting e di manutenzione sono inclusi nei costi rilevanti per l’utilizzo del sistema IMI. 6.7. Modalità di gestione previste28 ? Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione 7. MISURE DI GESTIONE 7.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e condizioni. La Commissione presenterà una relazione annuale sullo sviluppo e le prestazioni dell’IMI. A tale proposito, l’uso dell’IMI per domande di EPC, allerte e notifica dei diplomi deve essere adeguatamente segnalato. Inoltre, sarà periodicamente trasmessa al garante europeo della protezione dei dati una relazione sulle questioni legate alla protezione dei dati nell’ambito dell’IMI, compresa quella della sicurezza. 7.2. Sistema di gestione e di controllo 7.2.1. Rischi individuati Una delle principali caratteristiche della proposta è che l’EPC, il meccanismo di allerta e la notifica si baseranno sulle funzionalità IMI. La Commissione è il “proprietario del sistema” IMI ed è responsabile del suo funzionamento quotidiano, della manutenzione e dello sviluppo. I rischi operativi, sotto questo aspetto, sono già stati identificati nel quadro generale dell’utilizzo dell’IMI e nella proposta di un regolamento IMI. Oltre ai rischi operativi di cui sopra, altri rischi aggiuntivi derivano dalla non adozione dell’EPC da parte di tutte le professioni e i professionisti. In altre parole, il rischio è che l’EPC venga sviluppata completamente e resa operativa ma vi sia poca o nessuna domanda. Inoltre le autorità competenti possono trovare difficoltà nell’adattarvisi e potrebbero non fornire risorse adeguate per gestire i processi nel modo adatto e tempestivamente. L’introduzione della tessera professionale europea e del meccanismo di allerta inoltre comporta problemi di protezione dati, compresa la gestione delle allerte ingiustificate. Un nuovo e valido quadro legislativo inoltre richiede una gestione quotidiana molto attenta. 28 Per ulteriori dettagli sulle modalità di gestione e relativi riferimenti al regolamento finanziario consultare il sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. IT 62   IT 7.2.2. Modalità di controllo previste Per quanto riguarda l’EPC, il meccanismo di allerta e le notifiche che dipendono dal funzionamento dell’IMI, le stesse devono essere visionate nel contesto del funzionamento dell’IMI e della bozza di regolamento IMI. Per quanto riguarda la gestione dei restanti rischi, identificati come da sezione 2.2.1, la Commissione fornisce assistenza (ad es. workshop e altro) a tutte le parti interessate (ad es. Stati membri, autorità competenti, organizzazioni professionali ecc.) e promuove attivamente l’introduzione e l’attrattività del nuovo sistema. 7.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e di tutela già in vigore o previste. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le disposizioni normalmente applicabili alle attività della Commissione, fra cui il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si applicano nel contesto dell’IMI senza alcuna limitazione. IT 63   IT 8. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 8.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate • Linee del bilancio di spesa esistenti Linea di bilancio Natura della  spesa Partecipazione Rubriche del quadro finanziario pluriennale Numero  [descrizione………………………………….] SD/SND (29) di paesi30 EFTA di paesi candidati31 di paesi terzi ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario 1A 12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno SD SÌ NO NO NO 1A 12.01.04 Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa SND SÌ NO NO NO 1A 26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) SD SÌ SÌ NO NO 29 SD= stanziamenti dissociati / SND= stanziamenti non dissociati. 30 EFTA: associazione europea di libero scambio. 31 Si intendono i paesi candidati e, ove applicabile, i potenziali candidati dei Balcani occidentali. IT 64 IT 8.2. Incidenza prevista sulle spese 8.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 1B ttuazione e sviluppo del mercato interno DG: <…….> Anno 2013 Anno 2014 TOTALE ? Stanziamenti operativi Impegni (1) 362 500 362 500 725 000 12.02.01 Pagamenti (2) 362 500 362 500 725 000 Impegni =1+1a +3 362 500 362 500 725 000 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT Pagamenti =2+2a +3 362 500 362 500 725 000 Si prevede che la presente proposta, con i relativi costi di sviluppo entrerà in vigore nel 2013 con un processo che si estende fino al 2014. Per ulteriori dettagli sul finanziamento generale dell’IMI, consultare la scheda finanziaria allegata alla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema d’informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (COM(2011) 522 definitivo. In questo contesto verrà esaminata anche la possibilità di finanziare i costi dello sviluppo attraverso il programma ISA. Impegni (4) 362 500 362 500 725 000 ? TOTALE degli stanziamenti operativi Pagamenti (5) 362 500 362 500 725 000 ? TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalle dotazioni per programmi specifici (6) TOTALE degli stanziamenti Impegni =4+ 6 362 500 362 500 725 000 IT 65 IT per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale Pagamenti =5+ 6 362 500 362 500 725 000 8.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi – ? La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in EUR (al terzo decimale) Anno 2013 Anno 2014 Anno N+2 Anno N+3 …inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) TOTALE RISULTATI Indicare obiettivi e risultati ? Tipo di risultato32 Costo medio  del risultato Numero  dei risultati Costo Numero dei risultati Costo Numero dei risultati Costo Numero  dei risultati Costo Numero dei risultati Costo Numero dei risultati Costo Numero dei risultati Costo Totale dei risultati Costo  totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 aumento della trasparenza – Risultato Interfaccia al pubblico 380 000 190 000 190 000 380 000 Totale parziale per l’obiettivo specifico n.1 190 000 190 000 380 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 funzione di ufficio di controllo – Risultato Funzione di ufficio di controllo 124 000 62 000 62 000 124 000 Totale parziale per l’obiettivo specifico n. 2 62 000 62 000 124 000 32 Per “risultati” si intendono prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi fra studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.). IT 66 IT OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 Meccanismi di allerta – Risultato Meccanismo di allerta 160 000 80 000 80 000 160 000 Totale parziale per l’obiettivo specifico n. 3 80 000 80 000 160 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 Sistemi per la notifica… – Risultato Sistemi per la notifica 61 000 30 500 30 500 61 000 Totale parziale per l’obiettivo specifico n. 4 30 500 30 500 61 000 COSTO TOTALE 362 500 362 500 725 000 IT 67 IT 8.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 8.2.3.1. Sintesi – ? La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi 8.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane – ? La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane 8.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale – ? La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale (2013). – La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale futuro (2014-2020). La proposta viene coperta per mezzo di dotazioni già previste nelle linee di bilancio di spesa relative al mercato interno. Per quanto riguarda l’esercizio 2013, gli stanziamenti sono inclusi nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione, per quanto invece riguarda il 2014 e gli anni successivi, gli stanziamenti sono inclusi nella proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione. 8.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento – La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi 8.3. Incidenza prevista sulle entrate – ? La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.