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                   “Norme in materia di urbanistica ed edilizia e modifiche legislative”
                 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 24 DICEMBRE 2012
“NORME IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA E MODIFICHE LEGISLATIVE”.

                                               IL CONSIGLIO REGIONALE
                                                          Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
La seguente legge:

Art. 1
(Modifiche legislative)
1. All’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28
dicembre 2009, n. 19 -Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa- e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul governo del
territorio) la parola “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.
2. All’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2011. n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di finanza regionale) la parola “2012” è sostituita dalla seguente: “2013”.
3. Il termine previsto dai commi 1, 5 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008,
n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse
geotermiche e delle acque di sorgente), per l’anno 2012, è fissato al 31 dicembre 2012.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012


Art. 2

(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
                                                                                                    Caldoro

Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1: “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).”.
Articolo 3: “Termini.”.
“1. Le istanze di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 19/2009 devono essere
presentate entro il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge”.
Comma 2.
Legge Regionale 6 dicembre 2011, n. 21: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale.”.
Articolo 2: “1. Le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla
Delib. G.R. n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo dell’utilizzo
degli idonei per effetto dei vincoli scaturiti dalla violazione del patto di stabilità operata dalla Delib.
G.R. 22 ottobre 2009, n. 1602, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 2012.”.
Comma 3.
Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali
e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.
Articolo 36: “Diritti proporzionali e contributi.”.
Commi 1, 5 e 7: “1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento
delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali
annui anticipati rapportati all’estensione dell’area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o
concessione.
5. Gli importi dei diritti proporzionali sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all’atto del
rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell’anno e successivamente, in
misura integrale, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è
corrisposto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, ai comuni ove sono
ubicati i punti di eduzione, dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta
giorni successivi”.

Fonte: burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012