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La dichiarazione di successione: “LE SUCCESSIONI EREDITARIE
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COS’È LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?
Al momento della morte di una persona  si apre la successione e i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Questo trasferimento può avvenire per legge (quote degli eredi sono stabilite dal Codice Civile) in altre parole se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell’erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all’ufficio del Registro competente in base all’ultima residenza del deceduto, o per testamento  (i beni vengono destinati nel modo scelto dal de cuius).

E’ OBBLIGATORIO?
E’ sempre obbligatorio presentare la denuncia di successione, tranne per  le seguenti condizioni che però devono sussistere entrambe : a) l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cujus; b) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari.
L’imposta sulle successioni, era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell’asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell’1% del valore dei beni stessi; nel caso in cui vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00.
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.
Le aliquote sono le seguenti:
a) il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
b) il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 euro per ciascun fratello o sorella;
c) l’8% nei confronti degli altri soggetti.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro.
Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l’ordinario regime previsto dalla tariffa allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria ed 1% per l’imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).

L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
L’erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
L’eredità si devolve per legge o per testamento;
In assenza di testamento, l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.
Cos’è la Capacità di succedere?
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Il termine per la presentazione è di un anno dalla data di apertura della successione, dopo di che si pagano le relative more.

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
Come si legge la dichiarazione:
Pag. 1 = sono indicati la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento, se non c’è si barra la casella Legge, e l’ammontare dell’asse ereditario
Pag. 2 = sono riportati il rapporto di parentela con il de cuius , l’albero genealogico e l’elenco degli allegati alla dichiarazione
Pag. 3, Quadro A = sono indicati, per ogni singolo erede, la relazione di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
Pag. 4, Quadro B = sono indicati i dati catastali degli immobili caduti in successione
Pag. 5 a pag. 9 = non sono più utilizzate
Pagg. 10,11 e 12 = si trovano inserite le eventuali osservazioni.

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI  SUCCESSIONE
Per i beni immobili  o  diritti  reali  immobiliari  compresi nell’attivo  ereditario  i  beneficiari  devono  corrispondere  le  imposte ipotecarie e catastali  rispettivamente  nella  misura  del  2%  e  dell’1%.
L’importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall’apertura della successione, solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli  eredi  e  i  legatari  che presentano la dichiarazione di  successione, sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle  Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”:
L’agevolazione ‘prima casa’ consiste nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa paria Euro 168,00 (invece del  2%  e  1%).
Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di immobili trasferiti  a più beneficiari, in capo ad almeno ad  uno  di  essi,  sussistano  tutti  i requisiti e le condizioni necessari per  acquistare  a  titolo  oneroso  la prima abitazione con le agevolazioni ‘prima casa’.

IMPOSTA IPOTECARIA = 2% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MININO DI € 168,00
SE L’EREDE PUO’ UFUFRUIRE DEI BENEFICI “PRIMA CASA” =  € 168,00
IMPOSTA CATASTALE = 1% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI € 168,00
SE L’EREDE PUO’ USUFRUIRE DEI BENEFICI “PRIMA CASA = € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO = € 58,48 PER OGNI CONSERVATORIA
TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI CONSERVATORIA
TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L’UFFICIO

Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
•    Visure catastali
•    Certificato di morte o autocertificazione
•    Eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa.
•    Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)
•    prospetto della liquidazione delle imposte
•    nel caso di rinuncia all’eredità copia autentica del verbale
•    nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell’Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.
– prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
1.    l’imposta ipotecaria;
2.    l’imposta catastale;
3.    l’imposta di bollo;
4.    la tassa ipotecaria;
5.    i tributi speciali
entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.

EREDITA’ DEVOLUTA PER TESTAMENTO O SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Esistono varie forme di testamento:
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:
•    i minorenni
•    gli interdetti per infermità di mente
•    gli incapaci naturali
Esistono diverse forme di testamento:
•    il testamento olografo
•    il testamento per atto di notaio, distinguibile in
– testamento pubblico
– testamento segreto.

OLOGRAFO , cioè viene scritto a mano, dove deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia, da se stessi  o depositato presso un notaio; In altre parole è una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.

PUBBLICO, esso viene redatto da un Notaio in base a tutto ciò dichiarato e rilasciato dal testatore. Il notaio a questo punto provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento; In altre parole, può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
E’ ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l’accertamento della volontà del testatore.
1.    dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei
testimoni
2.    redazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaio
3.    lettura dell’atto al testatore alla presenza dei testimoni
4.    indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione
5.    sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio

SEGRETO, è un  testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che nemmeno lui non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione. In altre parole è un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell’olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell’atto di ricevimento

COSA CONSEGUE  AI TRE TIPI DI TESTAMENTO
Tutti questi 3 tipi  di testamento devono essere pubblicati da un notaio al momento o dopo della morte del testatore.
Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi:
Coniuge;
figli legittimi o naturali e loro discendenti;
ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli;
che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi.
Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 ANNO dalla data del decesso, altrimenti pagheranno le dovute more.
Se il deceduto era titolare, unicamente, del diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.

TESTAMENTI SPECIALI
In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).
Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.

INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO
Il legislatore stabilisce l’invalidità del testamento in alcuni casi:
• quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
•quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)

REVOCA DEL TESTAMENTO
Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:

ESPRESSA: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento

TACITA: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.

DOCUMENTI NECESSARI  PER PROCEDERE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
1.    certificato di morte
2.    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)
3.    codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopia
4.    residenze del defunto e degli eredi
5.    testamento (se esistente)
6.    atti di acquisto terreni e fabbricati
7.    atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita
8.    successioni precedenti
9.    certificati o visure catastali (se in possesso)
10.    documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono–ampliamento–planimetrie–frazionamenti – mod. 44–mod. D–mod. 3/SPC)
11.    per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all’ufficio tecnico del comune di appartenenza
12.    per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso
13.    per azioni o titoli: certificazione della banca
14.    dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse
15.    fattura spese funebri
16.    spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita
17.    mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo

-Per conti correnti e libretti di deposito a risparmio: dichiarazione banche, poste o finanziarie di sussistenza di debiti o di crediti alla data di apertura della successione

-Per le partecipazioni in societa’ o enti  non quotate in borsa o non azionarie, comprese le societa’ semplici e le societa’ di fatto: dichiarazione della societa’ con il valore della quota alla data di apertura della successione con riferimento al patrimonio netto, alla data di apertura della successione, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dell’ultimo inventario redatto o vidimato tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti

-Per i conti titoli nella dichiarazione della banca o della finanziaria  deve essere indicato, se si tratta di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, il valore del titolo alla data di apertura della successione ottenuto facendo la media dei prezzi fatti o di compenso nell’ultimo trimestre anteriore alla data di apertura della successione maggiorata dei dietimi e degli interessi successivamente maturati

-Per i titoli o quote di partecipazioni in fondi comuni d’investimento nella dichiarazione della banca o della finanziaria  deve essere indicato il valore che risulta dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti a norma di legge prendendo come riferimento la data di apertura della successione;

– Per le obbligazioni o altri titoli va indicato nella dichiarazione della banca o della finanziaria il valore alla data di apertura della successione comparato a quello dei titoli che hanno analoghe caratteristiche e che sono quotati in borsa o nel mercato ristretto

n.b. : nel caso l’erede non sia in possesso degli atti notarili relativi agli immobili posseduti dal deceduto/a o della documentazione relativa alle variazioni catastali provvederemo alle ricerche necessarie.

SUCCESSIONE LEGITTIMA
Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.
Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.
In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:
•    il coniuge,
•    i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
•    gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
•    collaterali,
•    gli altri parenti entro il sesto grado,
•    lo Stato.

I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.

LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE
Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è devoluta l’intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.
In mancanza di figli, al coniuge si devolve l’intera eredità

In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
– al 50% al figlio
– al 50% al coniuge

In caso di più figli:
– 1/3 al coniuge
– il resto distribuito tra i figli

SUCCESSIONE NECESSARIA
•    Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.
•    Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.
•    La quota che la legge riserva a costoro si chiama “quota di legittima”, i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di “legittimari” e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l’eredità è devoluta per legge.
•    coniuge
•    figli legittimi, legittimati, adottivi
•    figli naturali
•    ascendenti legittimi
Se all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:

DISPONIBILE: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto

LEGITTIMA: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

RINUNCIA ALL’EREDITA’
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i  beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
ART. 520 C.C. …la rinuncia all’eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale…
Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
L’imposta dovuta dagli eredi,  legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.

IMPOSTE DOVUTE PER LE SUCCESSIONI APERTE DAL 03.10.2006 (si fa riferimento alla data del decesso)
SOGGETTI
IMPOSTA DI SUCCESSIONE (sul valore netto dell’asse ereditario)
IMPOSTA IPOTECARIA (sugli immobili in successione)
IMPOSTA CATASTALE (sugli immobili in successione)
CONIUGE -  PARENTI IN LINEA RETTA
4% CON FRANCHIGIA DI 1.000.000 DI EURO A BENEFICIARIO
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00

FRATELLI O SORELLE
6% CON FRANCHIGIA DI 100.000 EURO A BENEFICIARIO
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00

PARENTI FINO AL 4° GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA
AFFINI ENTRO IL 3° GRADO
6% SENZA FRANCHIGIA
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00

ALTRI SOGGETTI
8% SENZA FRANCHIGIA
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00

Se il beneficiario dei trasferimenti e’ una persona portatrice di handicap grave riconosciuto ai sensi della l. 104/92 e’ prevista una franchigia di 1.500.000 euro

OGGETTO della tassazione sono :
Gli immobili
Le aziende
I rami di azienda
Le azioni o partecipazioni in società o cooperative
Le obbligazioni
Le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato)
I crediti
Il denaro
I titoli (ESCLUSI: BOT, CCT,BTP ed in genere tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato)
Gioielli e mobilia
Navi ed aeromobili
che fanno parte del patrimonio del deceduto, salvo le eventuali passività (spese funerarie nel limite di € 1.032.91, spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita a condizione che siano sostenute dagli eredi, residuo debito di mutui inerenti ad immobili compresi nella successione, ecc.)

Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85.

NORMATIVA VIGENTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383.
La nuova normativa si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.
L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intero asse ereditario.
Ad oggi le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione e donazione sono le seguenti:
Eredi/legatari    Imposta di successione    Natura dei beni    Imposta di trascrizione    Imposta catastale
coniuge o parenti in linea retta    Sul valore dei beni e diritti: 4%

Franchigia per ogni beneficiario:
€ 1.000.000     prima casa    €  168    €  168
altri immobili    2%    1%
altri beni    -    -
fratelli e sorelle    Sul valore dei beni e diritti: 6%
Franchigia per ogni beneficiario:
€ 100.000    prima casa    €  168    €  168
beni immobili    2%    1%
altri beni    -    -
parenti sino al 4°(diversi da fratelli e sorelle)

Affini in linea retta
Affini in linea collaterale sino al 3°     Sul valore dei beni e diritti:
6%     prima casa    €  168    €  168
beni immobili    2%    1%
altri beni    -    -
altri soggetti    Sul valore dei beni e diritti 8%
prima casa    €  168    €  168
beni immobili    2%    1%
altri beni    -    -
soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104)    Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela

CALCOLO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI
Il valore imponibile degli immobili è calcolato sulla rendita catastale capitalizzata.
I coefficienti di rivalutazione dal 31 luglio 2004, al fine di ottenere il valore catastale, sono i seguenti:
tipi di immobile    coefficiente di rivalutazione

– terreni:    112,50
– terreni pertinenziali di prima casa:    103,125
– fabbricati:
* categorie C/1 ed E:    42,84
* categorie A/10 e D:    63,00
* categoria B:    147,00
* altri fabbricati:    126,00
– fabbricato abitativo prima casa
e relative pertinenze:    115,50

LA RIFORMA SULLE SUCCESSIONI
(ART. 2, DECRETO LEGGE 262/2006)
Con il decreto legge 262/2006 e la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) torna a pieno regime l’imposta di successione.
Art. 2, c.47 , D.L. 262/2006 dispone “ è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito..”.  L’imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006.
Si applicano le norme del D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno antecedente la soppressione dell’imposta ).
L’imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote.
Vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie:
* franchigia di € 1.000.000,00  per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta;
* franchigia di € 1.500.000,00 per portatori di handicap grave ;
* franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle;
* esenzione per trasferimento di aziende e quote sociali  devolute a discendenti,

SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
La legge prevede che vi siano alcuni soggetti esenti dal pagamento di imposte.
Questi possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
•    Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà di soggetto residente all’estero.
•    Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
•    Enti – Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l’impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l’assistenza, lo studio, l’educazione, l’istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
•    Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate sub. c), se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l’ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

BENI ESCUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
La legge prevede che alcuni beni siano esclusi da imposte di successione.  Questi sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
•    i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;
•    gli altri Titoli di Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge;
•    aziende familiari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.
•    le indennità di fine rapporto di lavoro (art. 1751 C.C.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
•    i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all’apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
•    i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell’Amministrazione debitrice;
•    i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
•    i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
•    i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.