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Certificazione energetica che diventa obbligatoria anche per gli annunci immobiliari che saranno più chiari e trasparenti grazie all’introduzione  di questo parametro imprescindibile dal primo gennaio 2012 per vendere una casa.
Chiunque vorrà pubblicizzare la vendita del proprio immobile dovrà specificare anche i livelli di consumo energetico dell’abitazione oltre il numero di vani, ai metri quadri, gli accessori e le rifiniture, come avveniva fino a pochi giorni fa.

Ma come si fa’ ad ottenere la certificazione energetica?
Occorre interpellare un tecnico specializzato, (clicca qui per contattarlo) che effettuerà una perizia all’interno dell’abitazione per esaminare diversi parametri e indicatori, come la coibentazione, la posizione, l'esposizione, l’isolamento termico, la qualità dei materiali impiegati, le tecniche con cui è stato costruito l’immobile, tutto ciò permetterà di stabilire al tecnico l’indice di consumo energetico.
In realtà quali sono le informazini che vengono date?
Si tratta di due informazioni. La prima riguarda la lettera che viene assegnata all’immobile, che va dalla A alla G, la A per gli immobili efficienti e a basso consumo, fino ad arrivare alla G, per le abitazioni più vecchie, a basso risparmio energetico. L'altra informazione da inserire nell’annuncio o negli annunci riguarda l’IPE, che sarebbe il consumo annuale al metro quadro espresso in kilowattora.
Grazie a queste indicazioni, chi intende acquistare un immobile, avrà la possibilità di ottenere informazioni più chiare ed esaustive.
La certificare energetica di un edificio significa soprattutto attribuire un maggior valore all’immobile che è in vendita e questo dovrebbe ripagare ampiamente le spese sostenute per ottenere la classe più alta in termini di qualità.
Essere informati sui livelli energetici dell’immobile che si vuole acquistare, non è un dato da poco, perché il consumo energetico oltre a ripercuotersi sull’ambiente, si riflette moltissimo nel lato economico!

Riferimenti legislativi: Le modifiche inserite dal decreto Rinnovabili
Le due modifiche in materia di certificazione energetica intervenute con il D.lgs 28/2011.
Il provvedimento in parola inserisce – all’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica – due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.
Il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:
“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”.
Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.