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Il Permesso di Costruire silenzio assenzo.  Testo in vigore dal: 13-7-2011

Una delle novità più importanti e rilevanti nell ‘edilizia privata consiste nell’introduzione in materia di rilascio del permesso di costruire del silenzio-assenso, che consente all’interessato di divenire titolare di un provvedimento tacito di assenso sulla scorta del quale eseguire l’intervento edilizio. Il comma 2 lettera a) n. 1 sostituisce integralmente l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) sul “procedimento per il rilascio del permesso di costruire”.

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 (anch’essi modificati con applicazione del silenzio assenzo grazie alla bozza semplificazioni del 15 ottobre 2012). Riferimento Normativo: DECRETO – LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. (11G0113) (GU n.110 del 13-5-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).

Testo in vigore dal: 13-7-2011             

                                   Art. 5 Costruzioni private

1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: a) introduzione  del”  silenzio  assenso”  per  il  rilascio  del permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita’ (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia di inizio attivita’ (DIA); c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella prassi: la “cessione di cubatura”; d)  la   registrazione   dei   contratti   di   ((trasferimento)) immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione  all’autorita’  locale di pubblica sicurezza; e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione l'”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”; f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani   urbanistici   gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica; h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; ((h-bis) modalita’ di intervento in presenza di  piani  attuativi seppur decaduti)).

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra l’altro, le seguenti modificazioni: a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti modifiche: 1)  all’articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola “autocertificazione” e’ sostituita dalla seguente: “dichiarazione”; ((1-bis) all’articolo  5,  dopo  il  comma  4  e’  aggiunto  il seguente: “4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i  relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita’ telematica e provvede  all’inoltro  telematico  della  documentazione alle altre amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le quali adottano modalita’ telematiche di ricevimento e di trasmissione in  conformita’  alle  modalita’  tecniche   individuate   ai   sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.  Tali modalita’  assicurano  l’interoperabilita’  con  le  regole  tecniche definite dal regolamento ai sensi  dell’articolo  38,  comma  3,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai predetti adempimenti si provvede  nell’ambito  delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”)); 2) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)); 3) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: “Art. 20 – (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La domanda  e’  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista abilitato che asseveri la conformita’  del  progetto  agli  strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la verifica in  ordine  a  tale  conformita’  non  comporti  valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni. L’esame delle domande  si  svolge  secondo  l’ordine  cronologico  di presentazione.

3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il responsabile  del  procedimento   cura   l’istruttoria,   acquisisce, avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto all’articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia’ stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la conformita’ del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare modifiche di modesta entita’ rispetto al progetto  originario,  puo’, nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla  richiesta di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e’ tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 puo’  essere  interrotto  una  sola volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata e che non siano gia’ nella disponibilita’ dell’amministrazione o  che questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a notificare  all’interessato,  e’  adottato  dal   dirigente   o   dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla proposta di cui al comma 3, ovvero  dall’esito  della  conferenza  di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo periodo del presente comma e’  fissato  in  quaranta  giorni  con  la medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del procedimento  abbia  comunicato  all’istante  i  motivi  che   ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso  di  costruire  e’  data  notizia  al  pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni con piu’ di 100.000 abitanti, nonche’ per i progetti  particolarmente complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del  provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non  abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad  un vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia favorevole, decorso  il  termine  per  l’adozione  del  provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione  comunale,  ove il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di  servizi  di  cui all’articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli interventi di cui all’articolo 22,  comma  7,  e’  di  settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque,  nelle dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1, dichiara  o  attesta  falsamente  l’esistenza  dei  requisiti  o  dei presupposti di cui al medesimo comma e’ punito con la  reclusione  da uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento informa il competente ordine professionale  per  l’irrogazione  delle sanzioni disciplinari.”; 4) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 21 -  (Intervento  sostitutivo  regionale). 

1.  Le regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita’  per l’eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.” 5) all’articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e’  aggiunto  il seguente: “2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo,  non si ha parziale difformita’ del  titolo  abilitativo  in  presenza  di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che non eccedano per singola unita’ immobiliare  il  2  per  cento  delle misure progettuali.”; 6) all’articolo 59, comma 2, le parole:  “Il  Ministro  per  le infrastrutture e i trasporti” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”; 7)  all’articolo  82,  comma   2,   le   parole   “qualora   le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano venire concesse, per il” sono sostituite dalle  seguenti:  “nel  caso di”. b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti modifiche: 1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole “nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”. 2) all’articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole: “nonche’ di quelli”, sono aggiunte  le  seguenti:  ”previsti  dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli”,  alla fine del comma e’ aggiunto il  seguente  periodo:  “La  segnalazione, ((corredata  delle))  dichiarazioni,  attestazioni  e   asseverazioni nonche’  dei  relativi  elaborati  tecnici,  puo’  essere  presentata ((mediante posta raccomandata)) con  avviso  di  ricevimento  ((,  ad eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto  l’utilizzo  esclusivo della  modalita’  telematica));  in  tal  caso  la  segnalazione   si considera  presentata   al   momento   della   ricezione   da   parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 e’ aggiunto,  in  fine,  il seguente comma: “6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e’  ridotto  a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni  di  cui al comma 6, restano altresi’  ferme  le  disposizioni  relative  alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.”. c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della  legge  7  agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di costruire. Le disposizioni di  cui  all’articolo  19  della  legge  7 agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi’  nel  senso  che  non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in attuazione dell’articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma  3,  del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e  del  patrimonio culturale. 3.  Per  garantire  certezza   nella   circolazione   dei   diritti edificatori, all’articolo 2643 ((…)) del codice civile, dopo il  n. 2), e’ inserito il seguente: “((2-bis)  i  contratti  che   trasferiscono,   costituiscono   o modificano i diritti edificatori  comunque  denominati,  previsti  da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di  pianificazione territoriale))”. ((3-bis. Per agevolare il trasferimento  dei  diritti  immobiliari, dopo il comma 49 dell’articolo 31 della legge 23  dicembre  1998,  n. 448, sono inseriti i seguenti: “49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo massimo di cessione delle singole unita’ abitative e loro  pertinenze nonche’ del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n. 865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di proprieta’, stipulate precedentemente alla data di entrata in  vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  ovvero  per  la  cessione  del diritto  di  superficie,  possono  essere  rimossi,  dopo  che  siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,  con convenzione in forma  pubblica  stipulata  a  richiesta  del  singolo proprietario  e  soggetta  a  trascrizione   per   un   corrispettivo proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale,  determinato, anche per le unita’ in diritto di superficie, in misura pari  ad  una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del  comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma  e’ stabilita,  anche  con  l’applicazione  di  eventuali  riduzioni   in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura  non regolamentare del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo  3  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”)).

4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei   beni immobili, la registrazione dei contratti di ((trasferimento))  aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe  l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. ((4-bis.  Per  agevolare   la   circolazione   delle   informazioni concernenti gli immobili, e’ abolito il  divieto  di  riutilizzazione commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali.  E’  consentito   il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni  catastali  e ipotecari a fini commerciali o non commerciali  diversi  dallo  scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i  quali  i documenti sono stati  prodotti,  fermo  restando  il  rispetto  della normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E’  comunque consentita la fornitura di documenti, dati e  informazioni  da  parte dell’Agenzia  del  territorio,  in  formato  elaborabile,   su   base convenzionale, secondo modalita’, tempi  e  costi  da  stabilire  con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio. Il comma 367 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e’  abrogato. Non sono dovuti l’importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della  legge  n.  311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella  allegata  al  testo unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e successive  modificazioni,  e’  sostituita  dalla  tabella   di   cui all’allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia  a  decorrere  dal  1º  settembre 2011)). 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma  3, e’ aggiunto il seguente: ”3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli strumenti  urbanistici  di  cui  ((alla  lettera  b)  del   comma   1 dell’articolo 6)), per gli edifici adibiti a  civile  abitazione,  ai fini dell’esercizio dell’attivita’ edilizia ovvero del  rilascio  del permesso di costruire, la relazione acustica  e’  sostituita  da  una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione acustica di riferimento”. 6.  Per  semplificare  l’accesso  di  cittadini  ed  imprese   agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e successive modificazioni, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti urbanistici, nonche’ delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica”.

7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.  Per  semplificare  le  procedure  di   attuazione   dei   piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all’articolo  16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia’ sottoposti  a valutazione ambientale strategica non  e’  sottoposto  a  valutazione ambientale strategica ne’ a verifica di assoggettabilita’ qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo  delle  nuove previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di edificabilita’, gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le condizioni  di   sostenibilita’   ambientale   delle   trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita’   sono comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita’ sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma». ((8-bis. All’articolo 17 della legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Qualora, decorsi due anni dal  termine  per  l’esecuzione  del piano particolareggiato, non abbia trovato  applicazione  il  secondo comma,  nell’interesse  improcrastinabile   dell’Amministrazione   di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune,  limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti  o  comprensori  del  piano particolareggiato decaduto, accoglie  le  proposte  di  formazione  e attuazione di singoli  sub-comparti,  indipendentemente  dalla  parte restante del comparto, per iniziativa  dei  privati  che  abbiano  la titolarita’ dell’intero  sub-comparto,  purche’  non  modifichino  la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie  rispettando  gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello  strumento  attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma  non  costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal  consiglio  comunale  senza l’applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16”)).

9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio edilizio   esistente   nonche’   di   promuovere   e   agevolare   la riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche’  di edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ((le Regioni))  approvano  entro  sessanta  giorni ((dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto)) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree diverse; c)  l’ammissibilita’  delle  modifiche  di  destinazione   d’uso, purche’  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o complementari; d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad inedificabilita’ assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all’entrata  in vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato comma si applica l’articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle destinazioni  d’uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla disciplina dell’attivita’  edilizia  e  in  particolare  delle  norme antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di quelle relative all’efficienza energetica, di  quelle  relative  alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,  nonche’  delle  disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((dalla  data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto)), e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresi’, le seguenti disposizioni: a) e’ ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo  14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle destinazioni d’uso,  purche’  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro compatibili o complementari; (( b) i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale)).

14. Decorso il termine di 120 giorni ((dalla  data  di  entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto)),   le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo  quanto  previsto  al comma 10, e al secondo periodo  del  comma  11,  sono  immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione  delle  specifiche  leggi   regionali.   Fino   alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva  da  riconoscere quale misura premiale, ai sensi del ((comma  9,  lettera  a)  )),  e’ realizzata in misura non  superiore  complessivamente  al  venti  per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo previsto.

15. All’articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo 2011, n.  23  le  parole  “1°  maggio  2011″  sono  sostituite  dalle seguenti: “1° luglio 2011”.