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La DIA: Il testo Unico DPR 380/01 definisce che oltre ai punti del permesso di costruire (art. 10) ed edilizia libera (art.6), tutto il resto si richiede con la D.I.A. precisamente dice così: Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, é subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a
contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione. É comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.