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Per calcolare l’ IMU, vi elenchiamo di seguito la normativa di riferimento, in più offriamo “GRATUITAMENTE” il servizio per il calcolo dell’ IMU per le città e i paesi della provincia di Caserta, il vostro compito è quello di fornirci i dati, che sono:1) la rendita catastale, 2) la destinazione d’uso, 3) se il fabbricato è di interesse storico o inagibile, 4) se è prima o seconda casa, 5) la quota di possesso e 6) quanti figi conviventi ci sono con età inferiore ai 26 anni; Inserire il tutto nella richiesta collegandosi al seguente link (clicca qui). Importante: se non siete in possesso della visura catastale, ci pensiamo noi, con una piccola spesa di 10 € regolartmente fatturata, inviandaci una richiesta al seguente link (clicca qui) , inserendo i dati dell’intestatario, nome cognome, data di nascita, e indirizzo completo dell’immobile in questione.

1     IMU Caserta
2    IMU Aversa
3    IMU Marcianise
4    IMU Maddaloni
5    IMU Santa Maria Capua Vetere
6    IMU Mondragone
7    IMU Orta di Atella
8    IMU Castel Volturno
9    IMU Sessa Aurunca
10    IMU San Nicola la Strada
11    IMU Casal di Principe
12    IMU Capua
13    IMU Trentola-Ducenta
14    IMU San Felice a Cancello
15    IMU Lusciano
16    IMU Sant’Arpino
17    IMU Santa Maria a Vico
18    IMU Casagiove
19    IMU Teverola
20    IMU San Marcellino
21    IMU San Cipriano d’Aversa
22    IMU Teano
23    IMU San Prisco
24    IMU Villa Literno
25    IMU Piedimonte Matese
26    IMU Parete
27    IMU Macerata Campania
28    IMU Gricignano di Aversa
29    IMU Casaluce
30    IMU Capodrise
31    IMU Frignano
32    IMU Casapulla
33    IMU Carinola
34    IMU Cesa
35    IMU Succivo
36    IMU Cellole
37    IMU Portico di Caserta
38    IMU Alife
39    IMU Recale
40    IMU Sparanise
41    IMU Curti
42    IMU Carinaro
43    IMU Vitulazio
44    IMU Casapesenna
45    IMU Grazzanise
46    IMU Villa di Briano
47    IMU San Marco Evangelista
48    IMU Vairano Patenora
49    IMU Pignataro Maggiore
50    IMU Calvi Risorta
51    IMU Bellona
52    IMU Caiazzo
53    IMU Cancello ed Arnone
54    IMU Arienzo
55    IMU San Tammaro
56    IMU Cervino
57    IMU Francolise
58    IMU Alvignano
59    IMU Pietramelara
60    IMU Castel Morrone
61    IMU Falciano del Massico
62    IMU Roccamonfina
63    IMU Gioia Sannitica
64    IMU Rocca D’Evandro
65    IMU Mignano Monte Lungo
66    IMU Pietravairano
67    IMU Pastorano
68    IMU Valle di Maddaloni
69    IMU Santa Maria La Fossa
70    IMU Riardo
71    IMU Piana di Monte Verna
72    IMU Marzano Appio
73   IMU Baia e Latina
74    IMU Sant’Angelo d’Alife
75    IMU Galluccio
76    IMU Dragoni
77    IMU San Potito Sannitico
78    IMU Camigliano
79    IMU Ruviano
80    IMU Pontelatone
81    IMU Caianello
82    IMU Presenzano
83    IMU Capriati a Volturno
84    IMU Castel Campagnano
85    IMU Pratella
86    IMU Prata Sannita
87    IMU Formicola
88    IMU Castello del Matese
89    IMU Ailano
90    IMU Raviscanina
91    IMU Conca della Campania
92    IMU Castel di Sasso
93    IMU Liberi
94    IMU Roccaromana
95    IMU Valle Agricola
96    IMU San Pietro Infine
97    IMU IMU San Gregorio Matese
98    IMU Tora e Piccilli
99    IMU Fontegreca
100   IMU Letino    780
101    IMU Gallo Matese
102    IMU Giano Vetusto
103    IMU Rocchetta e Croce
104    IMU Ciorlano

Normativa

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(Gazz. Uff. 6 dicembre 2011 n. 284 – Suppl. Ord. n. 251/L)

Capo II
Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti

previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole: “20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4”.

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.