+39 3393370642 info@archiedilizia.it
Seleziona una pagina

NOTA SULLA REVISIONE DIR.eu 36/2005

Questa  nota vuole aggiornare i nostri iscritti su quanto sta succedendo in Europa che riguarda la revisione

in atto della Direttiva 36/2005 che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dei Stati

membri.  La Direttiva sul Riconoscimento delle Qualifiche Professionali consolida inoltre dodici direttive

settoriali tra le quali quella riguardante la professione Architetto (Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e

comportante  misure  destinate  ad  agevolare  l’esercizio  effettivo  del  diritto  di  stabilimento  e  di  libera

prestazione di servizi (85/384/CEE) (GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.)

In questo contesto il processo di revisione della Direttiva Riconoscimento Qualifiche Professionali intende

proporsi  come  un  catalizzatore  per  il  consolidamento  della  costruzione  del  diritto  di  cittadinanza  del

professionista europeo.

Il processo legislativo.

Il 19 dicembre 2011 La Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche

professionali per rendere più rapido, semplice e affidabile il riconoscimento delle qualifiche professionali

ottenute nell’Unione Europea. La proposta, nelle intenzioni della Commissione, ha lo scopo di semplificare

le regole per la mobilità dei professionisti all’interno dell’Unione. La proposta di Revisione della Direttiva

Qualifiche Professionali rappresenta il risultato della consultazione pubblica avviata due anni fa e conclusasi

con il Libro verde pubblicato nel mese di giugno 2011 ed è stata formulata in quanto la modernizzazione

della direttiva 2005/36/CE  figura tra le dodici leve per la crescita previste dall’Atto per il mercato unico.

Come sollecitato dal Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011,

l’obiettivo è quello di ottenere il consenso politico sulla proposta entro il 2012.

Quali sono gli aspetti innovativi della proposta di revisione per gli aspetti che riguardano la professione di

architetto.

L’introduzione di una tessera professionale europea darà ai professionisti interessati la possibilità ottenere

un riconoscimento più rapido e semplice delle loro qualifiche e con lo scopo di favorire anche la mobilità

temporanea, rispondendo in modo più efficace alla richiesta di lavoro qualificato in tutta la UE. Questo,

dice Barnier, Commissario per il Mercato Interno e Servizi, sarà di beneficio all’economia. Vede l’idea della

carta  Professionale  come  passo  fondamentale  per  il  raggiungimento  di  questo  scopo.  La  tessera

professionale europea va di pari passo con un’ottimizzazione della procedura di riconoscimento realizzata

all’interno  dell’attuale  sistema  di  informazione  del  mercato  interno  (IMI).  Di  fatto,  si  tratterà  di  un

certificato elettronico che consentirà ad un professionista di offrire servizi o di stabilirsi in un altro Stato

membro con tempi di rilascio e di riconoscimento molto abbreviati.

Un  migliore  accesso  alle  informazioni  relative  al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali:  tutti  i

cittadini che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche professionali dovrebbero avere la possibilità di

avere un unico interlocutore anziché dover fare la spola tra diversi organismi pubblici. Questo punto di

riferimento dovrebbe essere rappresentato dagli sportelli unici, istituiti nel quadro della direttiva servizi,

che consentiranno ai cittadini di ottenere informazioni in un unico punto di accesso sui documenti da

sottoporre per il riconoscimento delle proprie qualifiche e che prevede anche la possibilità di optare per la

procedura di riconoscimento online.  E’ prevista anche la possibilità di avere Centri di Assistenza, ovvero

sportelli per agevolare i cittadini migranti.

Accesso  parziale.  L’accesso  parziale  consiste  nell’attribuire  al  cittadino‐richiedente  la possibilità di esercitare la propria attività, in un altro Stato membro, solo nel settore corrispondente a quello per il quale

è qualificato nello Stato membro di origine. Non è prevista l’applicazione  dell’accesso parziale a quelle

professioni che hanno implicazione di sicurezza e salute di interesse pubblico (professioni mediche).

Aggiornare i requisiti minimi di formazione per architetti:

I requisiti sono stati aggiornati per tenere conto dell’evoluzione di tali professioni e dei Per la professione di

architetto  la  Commissione  propone  di  aggiornare  la  durata  della  formazione  integrandola  anche  con

l’esperienza  professionale  sotto  la  supervisione  di  un  qualificato  professionista: la  durata  minima  della

formazione di architetto dovrebbe essere quindi di almeno 6 anni. Viene quindi eliminato il  riconoscimento

delle lauree di 4 anni delle Fachochschule presenti nella Direttiva attuale. Inoltre favorisce il movimento

libero di studenti tirocinanti all’interno della UE. , con l’obbligo di un tirocinio retribuito e certificato che

permette la scelta tra un percorso formativo di quattro anni di studio più due di tirocinio oppure 5 di

formazione più un sesto di tirocinio.

Livelli di qualità

Viene mantenuto e raffinato l’art.11 che fissa i livelli di formazione e viene sottolineato l’impegno verso la

formazione continua e l’accesso alla professione di persone competenti.

Controllo

Viene inserito un articolo di legge specifico che  prevede un sistema di allerta specifico per quanto riguarda

i controlli e scambi di informazione su infrazioni deontologiche per esempio. Vengono anche introdotti

standards  di  conoscenza  linguistica  per  evitare  errori  che  possono  avere  effetti  negativi  sull’interesse

pubblico. La Direttiva prevede questi controlli specifici soltanto per le professioni mediche.

Validazione di corsi di laurea

L’intenzione è quella di cercare un miglioramento e snellimento del sistema di notificazione (validazione) di

nuovi diploma, dando rinnovata enfasi sulla preparazione delle Autorità Competenti (CA) nella gestione di

questo compito.

Valutazione reciproca delle professioni regolamentate: la direttiva sulle qualifiche professionali introduce

un nuovo sistema che, attraverso specifici requisiti di qualifica, garantisce una maggiore trasparenza e

legittimazione delle professioni regolamentate. Gli Stati membri dovranno fornire un elenco delle proprie

professioni  regolamentate  e  giustificare  la  necessità  di  una  regolamentazione.  Dopodiché  andrebbe

effettuata una valutazione reciproca coordinata dalla Commissione Europea.

Screening  delle  professioni  regolamentate. Gli  Stati  membri  dovranno  rivedere  tutte  le  professioni

regolamentate, eliminando le professioni che non sono più regolamentate sul loro territorio e valutando se

la regolamentazione vigente per ogni determinata professione possa essere ”giustificata”. Su questo tema,

sarà  condotto  un  esercizio  di   valutazione  reciproca  e  un  rapporto  della  Commissione  o  del  Consiglio.

Queste due ultime previsioni non riguarda la nostra professione che rientra da sempre nelle 8 professioni

regolamentate ma sicuramente potrà avere dei risvolti per il riconoscimento di nuovi professioni.

Il calendario previsto per il percorso della nuova Direttiva è il seguente:

3

CALENDARIO PQD

DATES

EVENTS

28 Febbraio 2012

Exchange of views in IMCO

Marzo/Aprile

Ascolto / Videoconferenza (TBC)

12 Marzo 2012

Incontro del WG EU Council

28 Marzo 2012

Incontro del WG EU Council

19 Aprile 2012

Incontro del WG EU Council

12 Luglio 2012

IMCO: Bozza di verbale inviato a tradurre

17 – 19 Settembre 2012

IMCO: Considerazioni della bozza di verbale

15 Ottobre 2012

IMCO: termine ultimo per emendamenti (ore 24.00)

5 – 6 Novembre 2012

IMCO: Considerazioni sugli emendamenti

27 Novembre 2012

IMCO: Considerazioni sugli emendamenti scelti

28 Novembre 2012

Adozione nell’IMCO

TBC Plenaria

Le posizioni sulla Proposta di Revisione

L’ultima  bozza del nuovo testo proposto per la revisione  della Direttiva è stata pubblicata a fine gennaio. Il

Consiglio Nazionale, attraverso un lavoro di concertazione con tra i responsabili del gruppo Esteri ed il

gruppo  di  lavoro  specifico  del  Consiglio  Europeo  degli  Architetti  (CAE)  che  da  anni  segue  il  tema,  ha

formulato le proprie considerazioni e proposte.

Questo finora è stato fatto in due tempi – prima come risposta  al LIBRO VERDE – Aggiornare la Direttiva

Qualifiche Professionali, pubblicato in settembre 2011 e adesso in marzo con un documento contenente le

proposte di modifiche, trasmesso alle rappresentanze governative nazionali ed europee e che riassumiamo

qui di seguito.

Innanzitutto va detto che il CNAPPC condivide la volontà della Direttiva di raggiungere i seguenti scopi:

• la volontà di facilitare la mobilità di professionisti all’interno della UE;

• la garanzia dei diritti e dei bisogni dei consumatori;

• la salvaguardia della qualità delle  prestazioni offerte.

Visto il notevole lavoro di collaborazione concreta e positiva svolto dal Consiglio nazionale a livello nazionale

in questo periodo, si nota con soddisfazione che la proposta revisione alla Direttiva ricalca i principi (ed in

alcuni casi anche le previsioni) contenuti nella normativa italiana sulle Liberalizzazioni (Decreto Legge 24

4 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività –

pubblicato in pari data sulla G.U.R.I n. 19) in fase di  definitiva conversione il legge. In particolare si sono

apprezzate le seguenti previsioni:

1. l’aumento dei requisiti minimi di formazione per architetti per includere il tirocinio renumerato in aggiunta

alla formazione accademica. L’art.9 del Capo III del succitato D.L. prevede proprio questo elemento così

fondamentale per la formazione più completa dell’architetto. Riteniamo perciò che il modello formativo “5+1”

sia quello più adeguato alle necessità minime formative, professionali e di garanzia per i consumatori.

Inoltre  l’obbligo di remunerazione non solo è eticamente responsabile, ma coincide con la previsione del

decreto che dice che da questo “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

2. il mantenimento dei cinque livelli dell’Art.11 e l’impegno nei confronti dell’apprendimento permanente e la

crescita espressa nell’art.47; anche su questo la sintonia con il sopracitato D.L è evidente e riguarda la

salvaguardia della qualità  delle prestazioni, anche nel lungo termine

3. la facilitazione nel processo di notifica per i diploma; Per  quanto riguarda la professione di Architetto ci

sono state oggettive difficoltà nel raggiungimento del primo obiettivo, per lo più a causa delle lentezze

burocratiche dei singoli Stati Membri, o della mancata armonizzazione dei titoli di riconoscimento, con la

persistente confusione, da parte di alcune Autorità, tra titoli accademici e titoli professionali oltre ai ritardi

nelle notifiche documentate

4. l’uso della certificazione elettronica per la Tessera professionale, per la quale l’autorità competente dello

Stato membro potrà chiedere un equo compenso per coprire i propri costi. La semplificazione e risparmio di

tempo nelle pratiche burocratiche fanno parte integrante dello spirito delle riforme in atto nel nostro paese.

Alla luce di quanto sopra premesso il CNAPPC ha proposto le  seguenti considerazione dettagliate con

relative proposte di emendamento al testo di legge. (Si riporta i punti più importanti, omettendo i dettagli

trascritti in forma di emendamento all’articolo di legge).

1. Tessera professionale europea

Prevedere tempistiche più realistiche per il rilascio ed il riconoscimento delle tessere professionali. Questo

Consiglio è  convinto che sia fondamentale il coinvolgimento ed il passaggio, pur informatico, attraverso le

Autorità Competenti. Il loro ruolo è essenziale per una gestione più sicura, controllata ed efficace delle

informazioni, sicuramente sfruttando i contatti già esistenti o sviluppabili con ENACA ed il sistema IMI. Gli

Ordini professionali devono svolgere una funzione di supporto, in quanto detentori dell’Albo professionale,

dei suoi aggiornamenti e della posizione disciplinare degli iscritti

Per garantire un efficiente funzionamento del processo di validazione e rilascio della EPC,  si ritiene

necessario un  aumento dei tempi previsti per il rilascio e per il riconoscimento di due settimane. Questo

lieve ritocco ai tempi di rilascio e di riconoscimento della carta professionale deriva dalla constatazione dei

meccanismi  di cooperazione necessaria tra gli enti preposti, nei vari stati Membri. In Italia, la validazione

verrà fatta dall’Ordine nazionale, possessore di un registro informatico degli iscritti ed il successivo rilascio

da parte della Autorità competente, ovvero il  MIUR. In molti paesi invece, il riconoscimento deve essere

fatta da commissioni che si riuniscono mensilmente.

2. Tirocinio

Il CNAPPC fa presente che il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011,

n. 148, e successivamente il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, approvata soltanto pochi giorni fa,

sancisce come al corso di laurea in 5 anni vada obbligatoriamente aggiunto un periodo di tirocinio, prima

dell’abilitazione, che va fino ad un massimo di 18 mesi. Riteniamo perciò il modello formativo “5+1” adeguato

alle necessità minime formative, professionali e di garanzia per i consumatori.

Inoltre, si ritene essenziale, vista la diversità di regole nei vari paesi membri della UE, di lasciare la massima

flessibilità di scelta per quanto riguarda le tempistiche per lo svolgimento del periodo di tirocinio ed anche la

possibilità di svolgere parte del tirocinio in altri paesi membri.

5- 3. Accesso parziale e sicurezza

Si ritiene doveroso includere anche gli architetti tra le professioni escluse dalle previsioni per l’accesso

parziale per motivi imperativi di interesse generale come la salute pubblica ed anche per quanto riguarda i

requisiti di controllo per le qualificazioni riconosciute, per la conoscenza linguistica e sistemi di allerta , che

attualmente si occupano soltanto delle professioni mediche, ignorando l’innegabile importanza  della

professione su questioni di interesse pubblico e sulla salute pubblica

Il Consiglio Nazionale ritiene, inoltre, che gli ordini professionali devono continuare a svolgere una funzione

di supporto, in quanto detentori dell’Albo professionale, dei suoi aggiornamenti e della posizione disciplinare

degli iscritti, consapevole che l’apporto degli Ordini professionali sia fondamentale nel loro ruolo di

responsabilità e di salvaguardia dell’interesse pubblico

Alcune  considerazioni  finali.  Il  tema  dell’internazionalizzazione  della  professione  è  un  tema  di  medio

periodo  rispetto  al  quale,  agli  strumenti  legislativi  in  corso  di  predisposizione,  si  rende  necessario

aggiungere un’azione politica di supporto.  La mobilità professionale fonda le proprie radici nella mobilità

studentesca:  sarà  la  generazione  dell’Erasmus  a  sostanziare  la  mobilità  professionale  europea.  Come

comunità  professionale  la  dovremmo  stimolare  sin  dal  periodo  formativo  (Corso  di  Laurea,  Scuole  di

Perfezionamento e/o Specializzazione, ecc.). Stimolare e Formare ad un approccio internazionale potrebbe

essere una missione anche nei confronti delle facoltà di architettura italiane, mettendo a disposizione il

sistema di relazioni internazionali in cui il Consiglio Nazionale è coinvolto (UIA, ACE, UMAR, EFAP).

Di sicuro sarà un banco di prova anche per i vari Consigli Nazionali, Federali, Regionali e Locali Europei che

si dovranno adoperare per agevolare tale processo, cercando di tutelare la qualità professionale, i cittadini

e nel contempo non ostacolarlo con reticenze protezionistiche. Anche qui sarà necessario, anche attraverso

le preposte autorità dell’Unione, vigilare perche ciò non accada.

Sulla capacità di aprirsi all’internazionalizzazione il dibattito sulle forme societarie che potranno assumere

gli studi italiani non sarà sicuramente indifferente al tema.

19.03.2012

Luciano Lazzari – Capo delegazione presso il CAE e membro del PQD Work Group

Mauro Latini  ‐  Membro del Consiglio Direttivo del CAE

ALLEGATI

Due documenti pubblicati dalla Commissione Europea in data 19.12.2011 che illustrano le proposte della

Revisione della Direttiva.

GLOSSARIO

Autorità Competenti: Un’autorità competente è ”qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato

membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni e per

ricevere le domande e a prendere le decisioni, di cui alla presente direttiva”.

Per  le  professioni  di  Architetto;  Conservatore  dei  beni  architettonici  ed  ambientali;  Paesaggista;

Pianificatore territoriale; Ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca) l’Autorità competente in Italia

è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ Dipartimento Autonomia Universitaria

6 Coordinatori Nazionali e Punti di Contatto: Sulla base di quanto disposto dall’art. 56, par. 4, e dall’art. 57

della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato Membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai

riconoscimenti  professionali  e  un  Punto  di  contatto  nazionale  al  fine  di  promuovere  un’applicazione

uniforme  della  direttiva,  l’art.  6,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  206/2007,  attribuisce  al  Dipartimento  per  il

coordinamento delle politiche  comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti  di

Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto.

IMCO: Comitato per il Mercato Interno e Protezione del Consumatore