Se dovete rifare o innalzare un muro di cinta che risulta essere di comune proprietà (con il vicino), ci sono due casi per affrontare gli adempimenti burocratici. Esaminiamo il primo caso, "quello più semplice", quando il comproprietario del muro è d'accordo alla realizzazione dell'opera. La prima fase è quella di fargli firmare l'accordo di buon vicinato ; nel momento in cui dovesse rifiutarsi, procedete inserendo nella relazione tecnica che accompagna la pratica edilizia il seguente testo: "esso non necessita di particolare autorizzazione da parte del suddetto proprietario comune in quanto il richiedente realizza l’innalzamento in base all’articolo 885 del codice civile, facendosi carico (il richiedente) di tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903) R.D. 16-03-1942, n. 262. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874 del codice civile". In altre parole, a vostre spese realizzate il muro o la parte che innalzate, diventandone proprietari (nel caso dell'innalzamento solo della parte che avete realizzato), anche se per metà il muro è su terreno di proprietà altrui (del vicino), in futuro il vicino può avanzare proposta di pagamento riguardanti le precedenti mancanzeper la costruzione e il mantenimento, ridiventandone così appieno titolo comproprietario. Il secondo caso è quando il comproprietario del muro è in disaccordo con la vostra proposta d'innalzamento, e addirittura "vi denucia", o ancora intralcia i lavori con ogni sorta di blocco, anche fisico. A questo punto saranno interrotti i lavori, aspetterete un minimo di due anni per una causa civile, che vincerete, chiedendo eventualmente anche un rimborso. Oppure se volete risolvere subito potete fare un'altra scelta: chiedere una variante al permesso, realizzando l'innalzamento solo sul suolo di vostra proprietà, senza così entrare sul suolo del vicino,ma restringendo di qualche cm la vostra proprietà; questa variante procurerà un danno estetico al vostro vicino, che anche se in disaccordo con voi, dovrà tenersi il lato del muro (quello che affaccia nella sua propeietà) così come si presenterà dopo i lavori, insomma, anche,senza finiture, perchè pur volendo, per legge non potrà mai intervenire sul suddetto muro dal momento che non ne ha alcun diritto.
Muro di cinta in comune, innalzamento: come intervenire?
da costantino | Set 28, 2011 | PRATICHE EDILIZIE
1 commento
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io lo considero corretto,art 885 ma vorrei sapere questo innalzamento del muro comune si intende anche nei condomini tra due appartamenti .per esempio tra due balcone dei due vicini.o no?