Il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è una figura di ausilio tecnico specifica per la committenza. Potrebbe essere ritenuto responsabile se l’opera non è eseguita a regola d’arte.
Il Direttore dei Lavori deve tutelare gli interessi della Committenza nei confronti dell’impresa e di terzi, controllando la buona riuscita delle opere e del loro svolgersi.
Le mansioni svolte dal Direttore dei Lavori riguardano diversi aspetti:
-aspetto tecnico, consiste nella migliore realizzazione delle opere progettate;
-aspetto amministrativo, consiste nella verifica del rispetto delle norme contrattuali e dei capitolati;
-aspetto contabile, consiste nel continuo controllo per la misurazione e valutazione dei lavori dal lato economico.
Per adempiere ai suoi doveri, il Direttore dei Lavori deve compilare durante lo svolgimento dell’opera stessa, una serie di documenti tecnici e contabili, a cui si aggiungono i verbali, le disposizioni, le relazioni aggiuntive, e i certificati necessari per far rispettare i termini e le disposizioni contrattuali.
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Quali sono gli obblighi e gli strumenti per la Direzione dei Lavori
Esso è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri, pari a quelli del committente, d’ingerenza, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori.
Può accadere che il direttore dei lavori non esegua correttamente il proprio lavoro, ma si badi: quella del direttore dei lavori è obbligazione di mezzi non di risultato.
Il direttore dei lavori deve agire per far sì che l’opera sia eseguita secondo il progetto ed a regola d’arte ma non può sicuramente dare certezza di ciò.
Se, in questo suo compito sbaglia, allora dovrà rispondere delle proprie colpe.
Responsabilità del direttore dei lavori
(Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218). Direttore dei lavori un esempio:
in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).
Entrando nello specifico, è sempre la Cassazione a parlare: in particolare, l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.
Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728) (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).
Questa figura ha ampia autonomia ma non deve fallire: la sua azione dev’essere orientata all’ottenimento della migliore realizzazione dell’opera.
Qualora se fosse dimostrabile che i vizi dell’opera sarebbero stati evitabili se il direttore dei lavori fosse stato più presente in cantiere, egli difficilmente andrebbe esente da responsabilità: e sarebbe tenuto a risarcire il committente per il danno subito.
La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 inerente al “Regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. di cui parla che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”; l’art. 6 dice invece semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.
Inseguito la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle
norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella
licenza edilizia”. La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in cemento a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche.
La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.
Invece la Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia per il controllo dell’attività urbanistico edilizia all’art.6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico.
Secondo la dottrina maggioritaria, la responsabilità del direttore dei lavori (“ex art. 1669) dovrebbe essere di tipo contrattuale; anche la giurisprudenza si orientava in un primo tempo mostrato a questo, sostenendo che il direttore dei lavori risponde verso il committente secondo la disciplina delle professioni intellettuali: ed ecco, che le responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori non sarebbero solidali, bensì alternative l’una all’altra, e senza possibilità di regresso.
Nella giurisprudenza di merito, importante ed emblematica è la sentenza pronunciata da App. Milano, 21 maggio ‘74, che riprende i principi espressi dalla Cassazione negli anni precedenti riguardo al progettista, estendendoli aimè anche al direttore dei lavori: con specifico riferimento alla responsabilità del progettista si è dalla Sent.Cass. statuito che questi verso il committente risponde in base ai principi relativi alla disciplina delle professioni intellettuali (Cass. 10 maggio 1961, n. 1112). E dunque l’appaltatore ed il progettista rispondono verso il committente sulla base di un diverso titolo; da ciò si fa derivare il principio che le due responsabilità non debbono ritenersi solidali (Cass. 27 marzo 1965, n. 1520). Le relative azioni stanno in concorso non cumulativo, nè graduale, ma alternativo; il committente dunque può rivolgersi per l’intero danno contro il solo appaltatore o contro il solo progettista, a sua scelta; una volta soddisfatto per l’intero da uno dei due, nulla può pretendere dall’altro; soddisfatto da uno solo in parte, può agire contro l’altro per la differenza. A sua volta, chi abbia soddisfatto il committente non ha regresso verso l’altro debitore, perchè nei rapporti fra i due debitori non si possono estendere analogicamente le regole proprie delle obbligazioni solidali (Cass. 6 settembre 1968, n. 2887). Allo stesso modo, si attenga il concorso tra la responsabilità del direttore dei lavori e quella dell’appaltatore, perchè anche in questa ulteriore ipotesi la responsabilità dell’appaltatore, derivando dalla violazione di un contratto di appalto, è alternativamente concorrente e non solidale rispetto a quella che può ascriversi o al direttore dei lavori. Sostengono la responsabilità alternativa anche Cass. 16 maggio 1973, n. 1388; App. Firenze, 15 aprile 1966; App. Roma, 27 maggio 1964; Trib. Perugia, 16 ottobre 1964.
Successivamente, tuttavia, è anche prevalsa la tesi secondo in cui l’art. 1669 configurerebbe una responsabilità extracontrattuale e comunque la giurisprudenza ha esteso la sua applicabilità anche al professionista intellettuale incaricato alla direzione dei lavori, il quale risponderà in solido con l’appaltatore ed ad altri soggetti eventualmente responsabili. Si veda la recente Cassaz. del 14 ottobre 2004, nun. 20294, per la quale, in tema di contratto d’appalto, qualora poi il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del nostro direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, e nulla rilevando le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
I soggetti chiamati a rispondere in virtù dell’art. 1669 sono precisati da Cass. 30 maggio 2003, n. 8811, secondo cui la natura extracontrattuale di tale responsabilità si trova applicazione a carico di coloro che abbiano collaborato nella edificazione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio.
Direttore dei lavori e responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Nell’ambito di un eventuale contratto di appalto pubblico e privato il direttore dei lavori è la figura professionale fiduciaria del committente che deve svolge la propria attività intellettuale nella fase di realizzazione dell’opera avendo lo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori, e l’esecuzione a perfetta regola d’arte in conformità dei relativi progetti e contratti, ed è il garante (imp.) nei confronti dell’amministrazione comunale, dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori.
Gli obblighi e le molteplici responsabilità del direttore dei lavori sono individuati anche all’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), e al Titolo VIII del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, che recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive delle comunità europee), hanno fondamento nel Codice civile (lib. quarto, Titolo III – dei singoli contratti – dell’appalto, artt. 1665, 1662, 1669; libro quint., Titolo II – del lavoro autonomo, artt. 2222, 2229) e nel Codice penale (artt. 479, 481 falsità ideologica, art. 648 ricettazione, art. 712 acquisto di cose di sospetta provenienza).
Sono riferibili a specifiche norme le tecniche applicabili a dettagliate delle tipologie di lavori, come le leggi per le strutture in conglomerato cementizio armato e/o in acciaio, e la normativa sismica, a determinate norme regionali, comunali e a eventuali particolari accordi contrattuali sottoscritti tra il committente e il direttore dei lavori. Intervengono, in fine, a risolvere eventuali dubbi sulle responsabilità del direttore dei lavori, e gli orientamenti giurisprudenziali.
È la Corte di Cassazione civile invece a stabilire, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, che “il direttore dei lavori” per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, ed essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni con l’impegno di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente l’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam ; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, con le modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, esercitando vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Dunque il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferire al committente” (Cassazione civile sent. n. 15124/2001, n. 15255/2005, n. 16361/2007).
Alla figura professionale del direttore dei lavori non devono essere, attribuiti obblighi o responsabilità in merito all’applicazione e al rispetto delle vigenti norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori riferite, per quanto riguarda invece i cantieri temporanei o mobili, al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), successivamente integrato con il d.lgs. n. 106/2009.
La Suprema Corte ha chiarito che “il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto, e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che se non risulti accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere, ” e precisa ” la Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione, ne e dei compiti del direttore dei lavori, e comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, e deve essere rigorosamente provata, attraverso anche l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, co l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 12993/1999, n. 49462/2003, n. 44844/2010, n. 24119/2011).
A tutti gli effetti, il direttore dei lavori che non ha ricevuto l’incarico dal committente di svolgere anche il ruolo del coordinatore in materia di “sicurezza e di salute” durante la realizzazione dell’opera, ma non ha competenze nella gestione del cantiere e non può dare disposizioni in merito alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di infortunio e di malattia. È invece il coordinatore per l’esecuzione che ha obblighi di prevenzione degli infortuni e di “verifica” dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi , e delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Al direttore dei lavori spetta unicamente il compito di liquidare le imprese affidatarie, per ogni stato d’avanzamento dei lavori, i costi relativi alla sicurezza, con previa approvazione del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante con la realizzazione dell’opera.
Ha responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, esclusivamente nella remota circostanza di un appalto pubblico in cui operi un’unica impresa, quando non è necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza ha l’onere di vigilare sull’osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza sostitutivo che il committente dispone per lo specifico cantiere. Solo in questa situazione il direttore dei lavori può intervenire ed assumere una posizione di garanzia con poteri di sospensione o interdizione dei lavori, e in caso di evidenza di pericolosità dell’organizzazione di cantiere. E in tal senso che potrebbe essere recepita la recente sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012, della Corte di cassazione penale, dove si osserva che “secondo la giurisprudenza, il direttore dei lavori, per conto del committente, è sì tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell’arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch’egli titolare di una posizione di garanzia”.
In generale, per quanto disposto dal legislatore, il nostro direttore dei lavori ha facoltà di sospendere i lavori “qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte” (art. 158 d.P.R. 207/2010) ed in particolare “nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte” (art. 159).
Queste norme attribuiscono il potere di sospensione dei lavori in per le specifiche competenze del ruolo professionale del direttore dei lavori, e riferite alla regola d’arte, e che non devono essere confuse con i regolamenti in materia di tutela della salute e/o della sicurezza dei lavoratori, di indiscussa ed assoluta pertinenza del coordinatore per l’esecuzione (salvo eventuali ed inspiegabili cambiamenti di orientamento della Corte di Cassazione).
Sono un CTU e tenuto conto che le responsabilità del Direttore dei lavori,del Progettista sono da ritenersi SOLIDALI,in che misura (percentuale) andrebbe suddiviso l’onere delle opere di ripristino (da me calcolato) tra le 3 figure sopramenzionate !? Grazie x V/S eventuale risposta
Interessante articolo;-)